Art. 10 Strumenti di rilievo 1. Le verifiche di danno ed agibilita' sugli edifici ordinari sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, attraverso la compilazione della «Scheda AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica», e relativo manuale, approvati nella loro versione aggiornata e allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante (allegati B e C). 2. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali dotano le proprie strutture della scheda e del manuale aggiornati di cui al comma 1 e li utilizzano in occasione di eventi sismici per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilita' post-sismica degli edifici ordinari, da intendersi come unita' di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio o legno, intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi. 3. Ogni riproduzione della scheda e manuale di cui al comma 1, integrale, parziale o in allegato ad altre pubblicazioni, deve essere espressamente autorizzata dal Dipartimento della protezione civile.