Art. 11 Clausola di salvaguardia 1. Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le province autonome provvedono ad adeguare il presente provvedimento alle norme dello statuto di autonomia. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 2014 Il Presidente: Renzi Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 2519