Art. 2 Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) 1. I tecnici iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, preposti alle attivita' di rilevo del danno e dell'agibilita' post-sisma, devono essere abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche amministrazioni e' sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attivita' di tipo tecnico-strutturale. I tecnici geologi iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, preposti ad integrare, se necessario, le squadre per le attivita' di rilevo del danno e dell'agibilita' post-sisma, in caso di problematiche di tipo geologico-geotecnico devono essere abilitati all'esercizio della professione di geologo. Per i tecnici geologi in organico alle Pubbliche amministrazioni e' sufficiente il possesso del titolo di studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attivita' di settore coerenti con il profilo tecnico richiesto dalle specifiche attivita' di che trattasi. 2. Ai sensi di quanto disposto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, relativamente alle attivita' di rilevo del danno e dell'agibilita' post-sisma di edifici ordinari attraverso l'utilizzo della scheda AeDES, il requisito base per l'iscrizione negli elenchi consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le province autonome. I suddetti percorsi formativi devono avere una durata minima di sessanta ore e devono trattare almeno i seguenti contenuti formativi di base inerenti: il modello di Protezione civile, la gestione dell'emergenza, la tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il comportamento delle strutture sotto sisma, le opere provvisionali, la valutazione di agibilita-metodologia ed esercitazioni. Il requisito base per l'iscrizione nei sub elenchi speciali di cui all'art. 1, comma 3, consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province autonome. Il Dipartimento della protezione civile potra' definire, d'intesa con i propri centri di competenza, modalita' formative dedicate per gli esperti da iscrivere nella sezione «centri di competenza» (NT-DPC - Sez. CC). E' consentito iscriversi sia ad uno degli elenchi di tecnici per le attivita' di rilievo ed agibilita' post-sisma per edifici ordinari, sia ai sub elenchi speciali, di cui all'art. 1, comma 4, purche' si sia in possesso dei requisiti richiesti. 3. Il requisito di cui al comma 2 puo' essere superato in limitati casi, riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l'iscrizione puo' avvenire sulla base del curriculum formativo e dell'esperienza tecnico specialistica. In questi casi, l'iscrizione e' sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell'elenco, di concerto con il responsabile del Nucleo tecnico nazionale (NTN). 4. Per gli elenchi regionali, e' consentito ad uno stesso tecnico di potersi iscrivere sia alla sezione 1 regionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo regionale), sia alla sezione 2 nazionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo nazionale). I tecnici degli elenchi regionali iscritti alla sezione 2 nazionale non possono essere contemporaneamente iscritti alle sezioni dell'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile. 5. L'iscrizione in un elenco comporta l'accettazione delle condizioni previste dal regolamento. A tal fine, all'atto dell'iscrizione il tecnico dovra' sottoscrivere uno specifico modulo di adesione. L'inosservanza di quanto disposto nel regolamento potra' comportare la cancellazione dall'elenco, secondo procedure e modalita' dallo stesso regolamento definite. 6. Sulla base di quanto definito al precedente comma 4 possono rappresentare, a titolo non esaustivo, motivi di cancellazione dall'elenco: cessazione del rapporto di servizio, consulenza o altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con l'ente di appartenenza; in tal caso l'eventuale richiesta di essere trasferito ad altro elenco/sezione sara' valutata caso per caso e potra' essere subordinata all'applicazione di criteri di equiparazione ovvero forme compensative di formazione e/o verifiche coerenti con quanto definito all'art. 2, comma 2; immotivata indisponibilita', da parte del tecnico e/o dell'Amministrazione di provenienza, accertata in occasione di un'emergenza sismica e per tutto il periodo di esigenza; assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento appositamente organizzati, cui era stata data in precedenza adesione; condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attivita', accertata dall'ordine o ente di appartenenza; determinazione di improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall'attivita' svolta, quali l'assunzione di incarichi professionali relativi ad edifici per i quali si e' svolta l'attivita' di rilevatore nella fase emergenziale, accertate dall'ordine o ente di appartenenza.