Art. 4 
 
 
                      Modalita' di attivazione 
 
  1. L'autorizzazione alla mobilitazione del Nucleo tecnico nazionale
(NTN) e' disposta dal Dipartimento della protezione civile, anche  in
relazione agli aspetti amministrativi e finanziari, d'intesa  con  le
regioni e/o le province autonome interessate dall'evento. 
  2. L'attivazione del Nucleo  tecnico  nazionale  (NTN)  avviene  di
prassi in occasione  di  emergenze  di  carattere  nazionale  per  la
mobilitazione  di  tecnici  incaricati  di  attivita'  connesse  alle
gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al  rilievo
del  danno  e   alla   valutazione   dell'agibilita'   nell'emergenza
post-sisma. 
  3.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  d'intesa  con  le
strutture competenti delle regioni e  province  autonome  interessate
dall'evento, contestualmente alla  disposizione  di  attivazione  del
Nucleo tecnico nazionale (NTN) provvede a definire quali elenchi  del
Nucleo tecnico nazionale (NTN) attivare ed i criteri di priorita'  di
attivazione. 
  4. Per emergenze  coordinate  a  livello  regionale,  le  strutture
competenti  della  regione  e  delle  province  autonome  interessate
provvederanno  direttamente  all'attivazione   del   proprio   elenco
regionale - sezione 1 regionale, secondo modalita' e criteri da  esse
definite. Questa attivazione deve considerarsi  prioritaria  rispetto
ad  altre  situazioni  emergenziali,  che  dovessero  contestualmente
verificarsi sul territorio nazionale. 
  5. Per emergenze coordinate  a  livello  nazionale,  salvo  diverse
disposizioni,  potranno  essere  attivati  gli  elenchi  regionali  -
sezione  2  nazionale,  l'elenco  centrale  del  Dipartimento   della
protezione civile - tutte le sezioni,  secondo  le  esigenze  dettate
dalla situazione emergenziale, l'elenco dei Vigili del fuoco.