Art. 6 Oneri finanziari 1. Agli oneri conseguenti all'attivazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) si provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziate dalla delibera di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. i. Per gli elenchi regionali (NT-REG - Sez. 2) la rendicontazione degli oneri relativi rimane in carico alla regione competente. Per i tecnici di cui alla lista a), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza, nonche' le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilita' del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso la stessa Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale. Per i tecnici di cui alla lista b), vale quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001. Per i tecnici di cui alla lista c), valgono i medesimi criteri definiti per i tecnici professionisti di cui alle sezioni dei consigli nazionali, afferenti al NT-DPC, sentito il responsabile del relativo elenco regionale sull'ammissibilita' delle spese, anche alla luce delle possibilita' di ospitalita' presso una struttura campale del Sistema nazionale di Protezione civile. ii. Per l'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), si applicano modalita' differenziate per ciascuna sezione. Per i tecnici di cui alla sezione interna (NT-DPC-Sez. interna) vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dall'Amministrazione di appartenenza, nonche' le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilita' del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso l'Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale. Per i tecnici di cui alla sezione centri di competenza (NT-DPC - Sez. CC), valgono le convenzioni eventualmente gia' esistenti o vanno stipulate nuove convenzioni definite in relazione allo stato di emergenza. Per i tecnici di cui alle sezioni dei consigli nazionali (NT-DPC - Sez. CNI), (NT-DPC - Sez. CNA), (NT-DPC - Sez. CNG), (NT-DPC - Sez. CNGL) e' disposto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e che potra' essere oggetto di futuri aggiornamenti. iii. Per i tecnici di cui all'elenco dei Vigili del fuoco (NT-VVF), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza.