Art. 7 Copertura assicurativa 1. A favore dei tecnici afferenti agli elenchi di cui all'art. 1, legittimamente mobilitati in emergenza per attivita' tecniche, e' garantita da parte della regione interessata o del Dipartimento della protezione civile l'attivazione di una polizza assicurativa infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva operativita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziate dalla delibera di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.