Art. 8 Aggiornamento 1. Ciascun elenco incluso nel Nucleo tecnico nazionale (NTN) dovra' essere aggiornato, a cura del soggetto responsabile, ogni qualvolta intervengano variazioni e, comunque, con cadenza almeno annuale. Per l'aggiornamento dell'elenco centrale (NT-DPC), ciascuna sezione provvedera' all'aggiornamento della sezione di propria competenza. 2. Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, gli elenchi sono trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile. Il termine per la trasmissione viene riaggiornato al 31 marzo di ogni anno. 3. E' fatto obbligo ai tecnici iscritti agli elenchi di provvedere ad aggiornamenti formativi, da misurarsi attraverso l'acquisizione di crediti in un quinquennio, con modalita' definite nei successivi regolamenti attuativi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e consistenti in seminari formativi, anche con modalita' e-learning, somministrazione di test, partecipazione documentata ad esercitazioni o attivita' tecniche in emergenza. 4. L'iscrizione dei tecnici negli elenchi ha una durata quinquennale e puo' essere rinnovata qualora ricorrano i requisiti di aggiornamento, di cui al precedente comma 3.