Art. 9 Responsabilita' 1. Ai sensi di quanto riportato nel manuale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, la dichiarazione di agibilita' di un edificio ordinario in fase post-sismica, e' una verifica a carattere speditivo, formulata sulla base di indicatori di vulnerabilita' e danneggiamento direttamente acquisibili sul posto, mediante ispezione a vista, e finalizzata a distinguere in tempi brevi condizioni di rischio per gli utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilita', a causa del danno indotto dal sisma, ovvero condizioni di danneggiamento assente o trascurabile, tali da non aver variato significativamente la resistenza residua rispetto a quella originaria, cosi' che la costruzione e' in grado di sostenere una scossa di intensita' pari a quella subita senza collassare. Pertanto la dichiarazione di agibilita' consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni dell'edificio, quali si presentavano prima del sisma, non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio «agibile» significa che a seguito di una scossa successiva, di intensita' non superiore a quella per cui e' richiesta la verifica, e' ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale tale da determinare situazioni di crollo parziale o totale. Non e', pertanto, una verifica di idoneita' statica, ne' comporta calcoli ed approfondimenti numerici e sperimentali. 2. Sulla base di quanto definito al precedente comma, i tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo. Cio' premesso, tenuto conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo dell'analisi, la responsabilita' da parte dei tecnici rilevatori non puo' che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad un'analisi a vista del quadro di danneggiamento e di eventuali evidenti gravi carenze strutturali manifeste, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilita'. La responsabilita' del rilevatore e' anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica. La verifica di agibilita' e la compilazione della relativa scheda AeDES non costituisce verifica sismica ne' sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.