Art. 4 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della  commercializzazione,
deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni  o  limitazioni
per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del  medicinale  e  deve
comunicare all'AIFA - Ufficio  Prezzi  &  Rimborso  -  il  prezzo  ex
factory,  il  prezzo  al  pubblico  e  la  data   di   inizio   della
commercializzazione del medicinale. 
  La presente  determinazione  ha  effetto  dal  quindicesimo  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana,  e  sara'  notificata  alla  societa'  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
    Roma, 1ยบ ottobre 2014 
 
                                          Il direttore generale: Pani