Art. 4 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione,  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,  alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso
- il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data  di  inizio
della commercializzazione del medicinale. 
  La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
 
    Roma, 1° ottobre 2014 
 
                                          Il direttore generale: Pani