IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 7, comma 4, lettera  c)  del  decreto  legislativo  12
aprile  2006,  n.  163,  in  base  al  quale  la   sezione   centrale
dell'osservatorio dei contratti pubblici determina annualmente  costi
standardizzati per tipo  di  servizio  e  fornitura  in  relazione  a
specifiche aree territoriali,  facendone  oggetto  di  una  specifica
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
  Visto il comma 5 del sopraccitato art. 7, il quale prevede  che  al
fine di determinare i costi standardizzati per  tipo  di  servizio  e
fornitura, l'ISTAT curi la rilevazione e  l'elaborazione  dei  prezzi
dei  principali  beni  e  servizi  acquisiti  dalle   amministrazioni
aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione,  su  base  statistica,
tra questi ultimi e i prezzi di mercato, nonche' prevede, al  secondo
periodo, che gli elenchi dei prezzi rilevati siano  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  con  cadenza  almeno
semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre.  Per  i  prodotti  e
servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta  la
rilevazione di prezzi, dette rilevazioni sono operate  dall'ISTAT  di
concerto con il Centro nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.
39; 
  Visto il comma 6 del sopra citato art. 7, il quale prevede  che  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa  con  quello  della
funzione pubblica, assicuri lo svolgimento delle attivita' di cui  al
comma 5, definendo modalita', tempi e  responsabilita'  per  la  loro
realizzazione. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  vigila
inoltre sul rispetto da parte  delle  amministrazioni  aggiudicatrici
degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi
corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento
del disegno di legge recante il bilancio di previsione  dello  Stato,
puo' proporre riduzioni da apportare agli  stanziamenti  di  bilancio
delle amministrazioni inadempienti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre  1989,
n. 322, il quale prevede che l'informazione statistica ufficiale  sia
resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso  il  Sistema
statistico nazionale (SISTAN); 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni dalla  legge  dell'11  agosto  2014,  n.  114,  che
sopprime l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici  di  lavori,
servizi  e  forniture,  trasferendone  i  compiti   e   le   funzioni
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza   (ANAC),   che   e'   rinominata   Autorita'   nazionale
anticorruzione; 
  Considerato  che  risulta  necessario  avviare   il   processo   di
realizzazione delle attivita'  di  rilevazione  ed  elaborazione  dei
prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle  amministrazioni
aggiudicatrici, delle attivita' di comparazione su  base  statistica,
tra  i  prezzi  di  acquisto  di  beni  e  servizi  acquisiti   dalle
amministrazioni e i prezzi di mercato dei medesimi  beni  e  servizi,
nonche' delle attivita' di pubblicazione  degli  elenchi  dei  prezzi
rilevati; 
  Considerato che ai fini dell'avvio delle attivita' di rilevazione e
elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici e  della  successiva  comparazione  su
base statistica tra questi ultimi e  i  prezzi  di  mercato,  di  cui
l'Autorita'  potra'  avvalersi  per  la  determinazione   dei   costi
standardizzati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo
163  del  2006,  e'  necessario  procedere  alla  definizione   delle
modalita', tempi e responsabilita' delle relative attivita'; 
  D'intesa con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Beni e servizi 
 
  1. L'ISTAT individua, di intesa con il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  -  Dipartimento  dell'Amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi e con Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
per la valutazione e la trasparenza (ANAC), le categorie  di  beni  e
servizi rilevanti per le amministrazioni aggiudicatrici oggetto della
rilevazione e elaborazione di cui all'art. 7,  comma  5  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  anche  avvalendosi  dei  dati  a
disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ANAC.
I  beni   e   servizi   rilevanti   sono   individuati   tenendo   in
considerazione, tra gli altri elementi,  l'incidenza  della  relativa
spesa, la diffusione presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  la
fattibilita' della rilevazione e l'esistenza di una domanda per  beni
e servizi confrontabili da parte di entita' organizzate e strutturate
nel settore privato. 
  2. Il paniere di beni e servizi rilevanti e' sottoposto a revisione
ed eventualmente aggiornato  con  cadenza  almeno  biennale,  con  le
modalita'  di  cui  al  comma  1,  per  tenere  conto  di   eventuali
rimodulazioni   nelle   spese   effettuate   dalle    amministrazioni
aggiudicatrici.