IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 7, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in base al quale la sezione centrale dell'osservatorio dei contratti pubblici determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Visto il comma 5 del sopraccitato art. 7, il quale prevede che al fine di determinare i costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, l'ISTAT curi la rilevazione e l'elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato, nonche' prevede, al secondo periodo, che gli elenchi dei prezzi rilevati siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto il comma 6 del sopra citato art. 7, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello della funzione pubblica, assicuri lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita' per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila inoltre sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo' proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il quale prevede che l'informazione statistica ufficiale sia resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN); Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114, che sopprime l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che e' rinominata Autorita' nazionale anticorruzione; Considerato che risulta necessario avviare il processo di realizzazione delle attivita' di rilevazione ed elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, delle attivita' di comparazione su base statistica, tra i prezzi di acquisto di beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni e i prezzi di mercato dei medesimi beni e servizi, nonche' delle attivita' di pubblicazione degli elenchi dei prezzi rilevati; Considerato che ai fini dell'avvio delle attivita' di rilevazione e elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici e della successiva comparazione su base statistica tra questi ultimi e i prezzi di mercato, di cui l'Autorita' potra' avvalersi per la determinazione dei costi standardizzati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 163 del 2006, e' necessario procedere alla definizione delle modalita', tempi e responsabilita' delle relative attivita'; D'intesa con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1 Beni e servizi 1. L'ISTAT individua, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e con Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), le categorie di beni e servizi rilevanti per le amministrazioni aggiudicatrici oggetto della rilevazione e elaborazione di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi dei dati a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ANAC. I beni e servizi rilevanti sono individuati tenendo in considerazione, tra gli altri elementi, l'incidenza della relativa spesa, la diffusione presso le amministrazioni aggiudicatrici, la fattibilita' della rilevazione e l'esistenza di una domanda per beni e servizi confrontabili da parte di entita' organizzate e strutturate nel settore privato. 2. Il paniere di beni e servizi rilevanti e' sottoposto a revisione ed eventualmente aggiornato con cadenza almeno biennale, con le modalita' di cui al comma 1, per tenere conto di eventuali rimodulazioni nelle spese effettuate dalle amministrazioni aggiudicatrici.