Art. 2 
 
 
                   Amministrazioni aggiudicatrici 
 
  1. Ai fini della raccolta ed elaborazione dei  prezzi  dei  beni  e
servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici individuati ai
sensi del precedente art. 1, l'ISTAT procede, anche  avvalendosi  dei
dati di cui al precedente art. 1, alla  definizione  di  un  campione
significativo di amministrazioni  aggiudicatrici  e  lo  comunica  al
Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    -    Dipartimento
dell'Amministrazione  generale,  del  personale  e  dei   servizi   e
all'ANAC. 
  2. L'ISTAT sottopone a  revisione  ed  eventualmente  aggiorna  con
cadenza almeno biennale il campione di amministrazioni aggiudicatrici
di cui al comma precedente.