Art. 2 Amministrazioni aggiudicatrici 1. Ai fini della raccolta ed elaborazione dei prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici individuati ai sensi del precedente art. 1, l'ISTAT procede, anche avvalendosi dei dati di cui al precedente art. 1, alla definizione di un campione significativo di amministrazioni aggiudicatrici e lo comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e all'ANAC. 2. L'ISTAT sottopone a revisione ed eventualmente aggiorna con cadenza almeno biennale il campione di amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma precedente.