Art. 3 Modalita' e tempi della rilevazione ed elaborazione 1. L'ISTAT provvede alla raccolta dei dati relativi ai prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici individuati ai sensi del precedente art. 1, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, anche mediante l'utilizzo dei dati di cui all'art. 1 o effettuando apposite rilevazioni, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio. Con specifico riferimento ai beni e servizi informatici l'eventuale rilevazione e' svolta dall'ISTAT di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. 2. L'ISTAT provvede, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, alla rilevazione dei prezzi di mercato per le categorie di beni e servizi individuati ai sensi del precedente art. 1, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio e assicurando la comparabilita' dei prezzi di mercato con i prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici. 3. L'ISTAT procede all'elaborazione dei dati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sulla base di un'apposita metodologia di elaborazione e possibile aggregazione. Tale metodologia, definita dal medesimo Istituto ai fini della comparazione su base statistica tra i dati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sulla base dei criteri di omogeneizzazione dei dati, normalizzazione rispetto ai parametri tecnici e identificazione di cluster di amministrazioni, viene comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze.