Art. 3 
 
 
         Modalita' e tempi della rilevazione ed elaborazione 
 
  1. L'ISTAT provvede alla raccolta dei dati relativi ai  prezzi  dei
beni  e  servizi  acquisiti  dalle   amministrazioni   aggiudicatrici
individuati ai sensi del precedente art. 1, entro il 30 aprile  e  il
31 ottobre di ciascun anno, anche mediante l'utilizzo dei dati di cui
all'art. 1  o  effettuando  apposite  rilevazioni,  avvalendosi,  ove
necessario, delle Camere di commercio. Con specifico  riferimento  ai
beni  e  servizi  informatici  l'eventuale  rilevazione   e'   svolta
dall'ISTAT di concerto con l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  sulla
base di quanto previsto dalla normativa vigente. 
  2. L'ISTAT provvede, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di  ciascun
anno, alla rilevazione dei prezzi di mercato per le categorie di beni
e servizi individuati ai sensi del precedente  art.  1,  avvalendosi,
ove  necessario,  delle  Camere  di  commercio   e   assicurando   la
comparabilita' dei prezzi di mercato con i prezzi dei beni e  servizi
acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici. 
  3. L'ISTAT procede all'elaborazione dei dati di cui  ai  precedenti
commi 1 e 2 sulla base di un'apposita metodologia di  elaborazione  e
possibile  aggregazione.  Tale  metodologia,  definita  dal  medesimo
Istituto ai fini della comparazione su base statistica tra i dati  di
cui  ai  precedenti  commi  1  e  2  sulla  base   dei   criteri   di
omogeneizzazione dei  dati,  normalizzazione  rispetto  ai  parametri
tecnici  e  identificazione  di  cluster  di  amministrazioni,  viene
comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze.