Art. 5 Trasmissione e pubblicazione 1. La tabella di cui al precedente art. 4, i risultati della raccolta dei dati relativi ai prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, la rilevazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, individuati ai sensi del precedente art. 3, comma 2, nonche' le relative elaborazioni, sono trasmessi in formato elettronico dall'ISTAT all'ANAC e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno. Entro le stesse date, l'ISTAT, qualora si avvalga di apposite rilevazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'elenco delle amministrazioni che non hanno risposto alle rilevazioni di cui all'art. 3, comma 1, secondo modalita', criteri e tempi ivi indicati e al fine anche di permettere a quest'ultimo di proporre in tempo utile le riduzioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. L'ISTAT, nei termini previsti dal art. 7, comma 5, del decreto legislativo 163 del 2006, provvede agli adempimenti necessari per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della tabella, la quale viene pubblicata anche sui siti istituzionali dell'ISTAT, dell'ANAC e del Ministero dell'economia e delle finanze.