Art. 5 
 
 
                    Trasmissione e pubblicazione 
 
  1. La tabella di cui  al  precedente  art.  4,  i  risultati  della
raccolta dei dati relativi ai prezzi dei  beni  e  servizi  acquisiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma  1,  la
rilevazione dei prezzi di  mercato  dei  principali  beni  e  servizi
acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, individuati ai  sensi
del precedente art. 3, comma 2,  nonche'  le  relative  elaborazioni,
sono trasmessi  in  formato  elettronico  dall'ISTAT  all'ANAC  e  al
Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    -    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi  entro  il
31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno.  Entro  le  stesse  date,
l'ISTAT, qualora si avvalga di  apposite  rilevazioni,  nel  rispetto
della  normativa  vigente  in   materia,   trasmette   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato l'elenco delle  amministrazioni  che  non  hanno
risposto alle  rilevazioni  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  secondo
modalita', criteri e tempi ivi indicati e al fine anche di permettere
a quest'ultimo di  proporre  in  tempo  utile  le  riduzioni  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  2. L'ISTAT, nei termini previsti dal art. 7, comma 5,  del  decreto
legislativo 163 del 2006, provvede agli adempimenti necessari per  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della tabella, la quale  viene
pubblicata anche sui siti istituzionali dell'ISTAT, dell'ANAC  e  del
Ministero dell'economia e delle finanze.