Art. 6 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Nel corso  dei  primi  tre  semestri  di  vigenza  del  presente
decreto, l'ISTAT, ove motivi di fattibilita' tecnica  impediscano  di
procedere alle attivita' di cui al presente decreto con riferimento a
tutti i beni e servizi individuati ai sensi del  precedente  art.  1,
puo'  procedere  alla  realizzazione  delle   dette   attivita'   con
riferimento ad un numero limitato di categorie di beni e servizi  fra
quelle individuate ai sensi del  medesimo  art.  1,  progressivamente
incrementato  sino  a  completare  il  paniere  dei  beni  e  servizi
rilevanti comunque non oltre  il  quarto  semestre.  Qualora  l'ISTAT
intenda avvalersi della facolta' di cui  al  presente  comma  ne  da'
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi,  al
Dipartimento della funzione  pubblica  e  all'ANAC,  trasmettendo  la
pianificazione delle attivita' previste per il detto periodo.