Art. 6 Disciplina transitoria 1. Nel corso dei primi tre semestri di vigenza del presente decreto, l'ISTAT, ove motivi di fattibilita' tecnica impediscano di procedere alle attivita' di cui al presente decreto con riferimento a tutti i beni e servizi individuati ai sensi del precedente art. 1, puo' procedere alla realizzazione delle dette attivita' con riferimento ad un numero limitato di categorie di beni e servizi fra quelle individuate ai sensi del medesimo art. 1, progressivamente incrementato sino a completare il paniere dei beni e servizi rilevanti comunque non oltre il quarto semestre. Qualora l'ISTAT intenda avvalersi della facolta' di cui al presente comma ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, al Dipartimento della funzione pubblica e all'ANAC, trasmettendo la pianificazione delle attivita' previste per il detto periodo.