IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99,  che  modifica
ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato  art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla  normativa  in  materia  d'integrazione   salariale,   che   si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3  della  legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi  di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; 
  Visto, in particolare,  il  comma  42  del  citato  art.  3,  della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dall'art.  7,
comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del  28  giugno
2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99,  nella  parte  in  cui
prevede che la disciplina dei  fondi  di  solidarieta'  istituiti  ai
sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n.  92  e  successive
modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi,  da  stipulare
tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale; 
  Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3,  della  legge
28 giugno 2012, n. 92,  che  prevede  che  l'entrata  in  vigore  dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino  l'abrogazione  del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto n. 158 del 28 aprile 2000 e successive modifiche e
integrazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  adottato  ai
sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  recante  l'istituzione  del  Fondo  di  solidarieta'   per   la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito; 
  Visti gli accordi sindacali nazionali stipulato in data 20 dicembre
2013 tra ABI e DIRCREDITO FD,  FABI,  FIBA  -  CISL,  FISAC  -  CGIL,
SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e Unita' Sindacale FALCRI  -  SILCEA,  con
cui in attuazione delle disposizioni di legge  sopra  richiamate,  e'
stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento del Fondo  di
solidarieta' per la riconversione e  riqualificazione  professionale,
per il sostegno dell'occupazione e  del  reddito  del  personale  del
credito alle disposizioni di cui all'art. 3  della  legge  28  giugno
2012, n. 92; 
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto  n.
158 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati  del
20 dicembre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3
della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Costituzione del Fondo 
 
  1. Il Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione
professionale, per il sostegno dell'occupazione  e  del  reddito  del
personale  del  credito,  gia'  istituito  presso   l'INPS ai   sensi
dell'art. 2, comma 28 legge n. 662/1996 viene adeguato alla normativa
dell'art. 3 della legge n. 92/2012. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  gestione
dell'INPS all'interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria
e patrimoniale. 
  3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 92/2012, gli oneri
di amministrazione derivanti dall'assunzione della gestione da  parte
dell'INPS, determinati nella misura e secondo i criteri previsti  dal
regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico  del
Fondo e vengono e finanziati nell'ambito della contribuzione  dovuta.
Per gli assegni straordinari gli oneri  di  gestione  sono  a  carico
delle singole  aziende  esodanti,  le  quali  provvedono  a  versarli
all'Istituto distintamente.