Art. 10 Prestazioni: criteri e misure 1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea. 2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 31, della legge n. 92/2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore ad Euro 3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo e' quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioe' la retribuzione sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l'importo dell'assegno ordinario cosi' calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento piu' favorevole al lavoratore. 3. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro con ricorso all'indennita' ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, della legge n. 92/2012, e' previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell'importo dell'indennita' stessa. 4. Il trattamento di cui al comma 2 e' subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale. 5. Alle durate di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 31, della legge n. 92/2012. 6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l'assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro-capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarieta' intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito. 7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e' integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10, dell'art. 24, legge n. 214/2011. 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e' integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012. 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda e' determinata sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. 9. Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'assegno straordinario e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3. 10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura. 11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorative, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' determinata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 11-bis. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici. 13. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.