Art. 10 
 
 
                    Prestazioni: criteri e misure 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  a)  punto  1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dall'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su
base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma  1,
lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 31,  della
legge  n.  92/2012,  eroga  ai  lavoratori  interessati  un   assegno
ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del  60%
della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata  al  lavoratore
per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un  importo  di:
Euro  1.140  lordi  mensili,  se  la   retribuzione   lorda   mensile
dell'interessato e' inferiore a  Euro  2.099;  di  Euro  1.314  lordi
mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa
tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro  1.660  lordi  mensili  se  la
retribuzione lorda mensile  dell'interessato  e'  superiore  ad  Euro
3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire  dal  1°
gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e  quelli  di  cui
all'art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri  e  le  misure  in
atto  per  la  cassa  integrazione  guadagni  per   l'industria.   La
retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei
trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo e' quella
individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore,
e cioe' la retribuzione sulla base dell'ultima  mensilita'  percepita
dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione
annua per ogni giornata.  Qualora  l'importo  dell'assegno  ordinario
cosi' calcolato sia inferiore al trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni, si applica il trattamento piu' favorevole al lavoratore. 
  3. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro  con
ricorso all'indennita' ASpI, ai sensi dell'art. 3,  comma  17,  della
legge n.  92/2012,  e  subordinatamente  al  possesso  da  parte  dei
lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, della
legge n. 92/2012, e' previsto un intervento integrativo a carico  del
Fondo, pari almeno al 20% dell'importo dell'indennita' stessa. 
  4. Il trattamento di cui al comma 2 e' subordinato alla  condizione
che il lavoratore destinatario durante  il  periodo  di  riduzione  o
sospensione  dell'attivita'  lavorativa  non  svolga  alcun  tipo  di
attivita' lavorativa in favore  di  soggetti  terzi.  Resta  comunque
fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema  di  diritti  e
doveri del personale. 
  5. Alle durate di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
di cui al comma 2 si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  3,
comma 31, della legge n. 92/2012. 
  6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro,  attuate  con
l'assenso dei lavoratori  interessati,  per  un  periodo  massimo  di
quarantotto  mesi  pro-capite  con  riduzione   proporzionale   della
retribuzione e la contestuale assunzione  a  tempo  indeterminato  di
nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.
726, convertito nella legge 19 dicembre  1984,  n.  863,  nonche'  le
ulteriori  disposizioni  nazionali  e  territoriali  in  materia   di
solidarieta' intergenerazionale, anche in concorso con  le  eventuali
prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del  settore  del
credito. 
  7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo  eroga
un assegno straordinario di sostegno al  reddito  il  cui  valore  e'
pari: 
    a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata
prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il  diritto  alla  pensione
anticipata.  Nei  confronti  dei  lavoratori   il   cui   trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000  euro
ovvero  dell'11%  qualora  l'ultima  retribuzione  annua  lorda   sia
superiore  a  38.000  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano   ai
lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012,
al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma
10, dell'art. 24, legge n. 214/2011. 
      2)   l'importo   delle   ritenute   di    legge    sull'assegno
straordinario. 
    b) Per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia.  Nei  confronti  dei   lavoratori   il   cui   trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000  euro
ovvero  dell'11%  qualora  l'ultima  retribuzione  annua  lorda   sia
superiore  a  38.000  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano   ai
lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012. 
      2)   l'importo   delle   ritenute   di    legge    sull'assegno
straordinario. 
  8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e
lettera b), punto 1), la  retribuzione  annua  lorda  e'  determinata
sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato  secondo
i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. 
  9. Nei casi di cui al comma 7, il  versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di  lavoro  e  il  mese  precedente  il  raggiungimento  dei
requisiti  per  l'accesso  al  trattamento  pensionistico;  l'assegno
straordinario e' corrisposto sino alla fine del  mese  antecedente  a
quello previsto per la decorrenza della pensione  fermo  restando  il
limite massimo di cui all'art. 5, comma 3. 
  10. La contribuzione correlata per i periodi  di  erogazione  delle
prestazioni a  favore  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punto  2  e  per  i  periodi  di  erogazione  dell'assegno
straordinario di sostegno del reddito di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di  lavoro  e  il
mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della  pensione,
fermo il limite massimo di cui all'art. 5,  comma  3,  e'  versata  a
carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento  del  diritto  alla
pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro
misura. 
  11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o  sospensione
dell'attivita'  lavorative,  nonche'  per  i  periodi  di  erogazione
dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' determinata
in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4  novembre  2010,
n. 183. 
  11-bis. Le somme  occorrenti  alla  copertura  della  contribuzione
correlata,  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o   di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a  carico  del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 
  12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa indennita'  sostitutiva,  ad  eventuali  ulteriori  benefici
previsti dalla  contrattazione  collettiva,  connessi  all'anticipata
risoluzione del rapporto per riduzione  di  posti  o  soppressione  o
trasformazione di servizi o uffici. 
  13. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 
  14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici.