Art. 10
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda
percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli
appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea.
2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su
base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 31, della
legge n. 92/2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno
ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60%
della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore
per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di:
Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile
dell'interessato e' inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi
mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa
tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la
retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore ad Euro
3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1°
gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui
all'art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in
atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. La
retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei
trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo e' quella
individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore,
e cioe' la retribuzione sulla base dell'ultima mensilita' percepita
dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione
annua per ogni giornata. Qualora l'importo dell'assegno ordinario
cosi' calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione
guadagni, si applica il trattamento piu' favorevole al lavoratore.
3. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro con
ricorso all'indennita' ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della
legge n. 92/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei
lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, della
legge n. 92/2012, e' previsto un intervento integrativo a carico del
Fondo, pari almeno al 20% dell'importo dell'indennita' stessa.
4. Il trattamento di cui al comma 2 e' subordinato alla condizione
che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa non svolga alcun tipo di
attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque
fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e
doveri del personale.
5. Alle durate di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 31, della legge n. 92/2012.
6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con
l'assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di
quarantotto mesi pro-capite con riduzione proporzionale della
retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di
nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' le
ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di
solidarieta' intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali
prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del
credito.
7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga
un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e'
pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata
prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione
anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e' integralmente calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto dell'8% qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro
ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia
superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai
lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012,
al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma
10, dell'art. 24, legge n. 214/2011.
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti
importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e' integralmente calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto dell'8% qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro
ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia
superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai
lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e
lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda e' determinata
sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo
i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
9. Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei
requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'assegno
straordinario e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a
quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il
limite massimo di cui all'art. 5, comma 3.
10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle
prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) punto 2 e per i periodi di erogazione dell'assegno
straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il
mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione,
fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, e' versata a
carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla
pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro
misura.
11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorative, nonche' per i periodi di erogazione
dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' determinata
in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010,
n. 183.
11-bis. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata
sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla
relativa indennita' sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici
previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata
risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o
trasformazione di servizi o uffici.
13. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi
i benefici.