Art. 11
Cumulabilita' della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
incompatibili con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi e derivati da attivita' lavorativa prestata a favore di
altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della riscossione,
altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi
compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari,
nonche' dei fondi comuni e servizi d'investimento, che svolgono
attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava
servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1,
cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili
entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune di cui all'art. 10, con i redditi da lavoro dipendente,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da
rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di
pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50%
dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile considerata ai fini della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra e' ridotta in misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi.
7. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno
straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di
lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata.
8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 7, il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.