Art. 12 Sezione emergenziale 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono in possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b): a) all' erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria; b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell'Unione europea. 2. L'accesso alle predette prestazioni e' condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale o di gruppo. 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennita' ASpI e finche' permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, fino ad una somma pari: a) all'80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, ove applicabile, di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a Euro 40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilita' del Fondo. b) al 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a Euro 52.890; c) al 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari ad un importo di Euro 3.702 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue oltre Euro 52.890. L'integrazione di cui al comma 1, lettera a), e' soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennita' ASpI. 4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell'indennita' ASpI. 5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni, comprensive della correlata contribuzione, deliberate dal Fondo. 6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. 7. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata. 8. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera d), la differenza resta a carico del datore di lavoro.