Art. 12
Sezione emergenziale
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2,
comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono in possesso dei
requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b):
a) all' erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per
il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione
involontaria;
b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei
predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto
alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso
degli appositi fondi nazionali e dell'Unione europea.
2. L'accesso alle predette prestazioni e' condizionato
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge
previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, nonche' all'ulteriore condizione che le procedure
sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale o di
gruppo.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al
riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennita' ASpI e
finche' permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8,
fino ad una somma pari:
a) all'80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, con la riduzione, ove applicabile, di un
importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, con un massimale pari ad un importo di Euro
2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a Euro
40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilita' del Fondo.
b) al 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di Euro
2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a
Euro 52.890;
c) al 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore pari ad un importo di Euro 3.702 lordi
mensili per retribuzioni tabellari annue oltre Euro 52.890.
L'integrazione di cui al comma 1, lettera a), e' soggetta alle
regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla
decadenza previste per la indennita' ASpI.
4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione
correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione correlata
per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore
dell'indennita' ASpI.
5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 e' dovuto, da parte
del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare e' pari alla
meta' delle prestazioni, comprensive della correlata contribuzione,
deliberate dal Fondo.
6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione
emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base
trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto
delle disponibilita' del Fondo.
7. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da
aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di
sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata.
8. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1
risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di
lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal
Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera d), la
differenza resta a carico del datore di lavoro.