Art. 14 
 
 
                            Norme finali 
 
  Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 3 della legge n. 92/2012 e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  Il Fondo continuera' ad erogare  secondo  le  regole  pregresse  le
prestazioni gia' deliberate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto o comunque derivanti da accordi  sottoscritti  prima
di tale data,  in  relazione  alle  quali  rimangono  confermati  gli
obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2014 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                       Poletti        
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
           Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 4417