Art. 14
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 3 della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il Fondo continuera' ad erogare secondo le regole pregresse le
prestazioni gia' deliberate alla data di entrata in vigore del
presente decreto o comunque derivanti da accordi sottoscritti prima
di tale data, in relazione alle quali rimangono confermati gli
obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2014
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 4417