Art. 2 Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, gia' rientranti nell'ambito di applicazione definito dall'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 158, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o lavoro, sono volti a: a) assicurare ai lavoratori non coperti dalla disciplina della cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria; b) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego; c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.