Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei
lavoratori delle aziende, gia' rientranti nell'ambito di applicazione
definito dall'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 28 aprile 2000, n. 158, ivi comprese quelle facenti parte
di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di
quindici dipendenti che, nell'ambito e in connessione con processi di
ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione
aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o lavoro, sono
volti a:
a) assicurare ai lavoratori non coperti dalla disciplina della
cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza
di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in
materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
b) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale
per l'impiego;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ai
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.