Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da
cinque esperti designati da ABI e cinque esperti designati dalle
Organizzazioni Sindacali stipulanti, il verbale di accordo 20
dicembre 2013, in possesso di specifica competenza e pluriennale
esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonche' da due
funzionari con qualifica non inferiore a dirigente in rappresentanza,
rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di oltre
la meta' dei componenti del Comitato, aventi diritto al voto.
3. Il Presidente ed il vice presidente del Comitato sono eletti dal
Comitato stesso tra i propri membri.
4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e in
ogni caso fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso
in cui durante il mandato vengano a cessare dall'incarico, per
qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato, si provvede alla
loro sostituzione con altro componente designato, secondo le
modalita' di cui al comma 1. In caso di assenza ingiustificata a tre
riunioni consecutive il Comitato, su proposta del Presidente, puo'
deliberare la decadenza del componente. Fino alla relativa
sostituzione il componente decaduto non e' computato ai fini di cui
al comma 1.
6. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad
effettuare le designazioni di propria competenza sulla base del
criterio di maggiore rappresentativita'.
7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
8. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a
maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni,
prevale il voto del Presidente.
9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato puo' essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.
10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla
disciplina di cui alla legge n. 92/2012, e successive modifiche e
integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto
dall'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 28 aprile 2000, n. 158, in carica alla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i
rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato
amministratore di cui al presente articolo.