Art. 4 
 
 
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo deve: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e  consuntivo,  corredati  da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) predisporre bilanci tecnici di previsione a otto  anni  basati
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente  Documento
di economia e  finanza,  e  relativa  nota  di  aggiornamento,  fermo
restando  l'obbligo  di   aggiornamento   in   corrispondenza   della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine  di  garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio; 
    c) sulla base del bilancio di previsione  a  otto  anni,  nonche'
degli accordi intercorsi tra le parti firmatarie  degli  accordi  del
settore del credito,  proporre  modifiche  in  relazione  all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di  contribuzione  tali
da garantire risorse continuative  ed  adeguate.  Le  modifiche  sono
adottate,  anche  in  corso  d'anno,  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
finanze; 
    d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione tra i datori di lavoro, di cui all'art.  9  e
deliberare, per le prestazioni di cui all'art. 12, sentite  le  parti
firmatarie degli accordi  del  settore  del  credito,  le  regole  di
precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte
di ciascun datore di lavoro; 
    e) fare proposte, sentite le parti firmatarie degli  accordi  del
settore del credito, in ordine alla misura del contributo addizionale
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), nonche' deliberare la  misura
del contributo straordinario di cui all'art. 6, comma 3. Il  Comitato
fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6,  comma  1,
lettera a), da destinare alla sezione emergenziale  di  cui  all'art.
12; 
    f)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3,  commi  6  e  29  della
legge n. 92/2012, fermo restando quanto previsto dal successivo comma
30 del medesimo  art.  3,  al  fine  di  assicurare  il  pareggio  di
bilancio; 
    g)  vigilare  sull'affluenza  dei   contributi,   sull'erogazione
dei trattamenti   e   sull'ammissione   agli   interventi,    nonche'
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del
criterio di massima economicita', anche attraverso  la  riallocazione
di risorse eventualmente non utilizzate tra  le  prestazioni  di  cui
all'art. 5, lettera a) e c); 
    h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza; 
    i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso  demandato  da
leggi o regolamenti; 
    l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei  casi  di
non cumulabilita' di cui all'art. 11; 
    m) assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in
carenza  di  disponibilita',   concedere   interventi   solo   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite, secondo quanto  previsto  dall'art.  3,
commi 26 e 27, della legge n. 92/2012.