Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) predisporre bilanci tecnici di previsione a otto anni basati
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento
di economia e finanza, e relativa nota di aggiornamento, fermo
restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio;
c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, nonche'
degli accordi intercorsi tra le parti firmatarie degli accordi del
settore del credito, proporre modifiche in relazione all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali
da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono
adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
finanze;
d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione tra i datori di lavoro, di cui all'art. 9 e
deliberare, per le prestazioni di cui all'art. 12, sentite le parti
firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di
precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte
di ciascun datore di lavoro;
e) fare proposte, sentite le parti firmatarie degli accordi del
settore del credito, in ordine alla misura del contributo addizionale
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), nonche' deliberare la misura
del contributo straordinario di cui all'art. 6, comma 3. Il Comitato
fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'art.
12;
f) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29 della
legge n. 92/2012, fermo restando quanto previsto dal successivo comma
30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il pareggio di
bilancio;
g) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione
dei trattamenti e sull'ammissione agli interventi, nonche'
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del
criterio di massima economicita', anche attraverso la riallocazione
di risorse eventualmente non utilizzate tra le prestazioni di cui
all'art. 5, lettera a) e c);
h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti;
l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di
non cumulabilita' di cui all'art. 11;
m) assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in
carenza di disponibilita', concedere interventi solo previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 3,
commi 26 e 27, della legge n. 92/2012.