Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarieta'
intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6;
b) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al
reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione
correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro
dei processi di agevolazione all'esodo.
Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in
unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso
ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di
decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione
correlata, che pertanto non verra' versata.
c) in via emergenziale:
all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non
aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di
cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui
all'art. 12 del presente decreto.
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione
anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a
favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un
periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si
dovra' tener conto della complessiva anzianita' contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente
comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria.
6. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese
le misure di sostegno del reddito relative alla risoluzione del
rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in
misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi
compresa la contribuzione correlata.