Art. 6 
 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a)  e
lettera c) e' dovuto al Fondo: 
    a) un contributo ordinario dello 0, 2%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  dei  lavoratori,  calcolato
sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con  contratto  a  tempo
indeterminato; 
    b) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all'1,5%, calcolato  in
rapporto alle retribuzioni perse. In fase di  prima  applicazione  la
misura e' fissata nell'1,5%. 
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Per la prestazione straordinaria di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b) e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro  un  contributo
straordinario,  il  cui  ammontare  e'   determinato   dal   Comitato
amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera  e),  relativo  ai  soli
lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in
misura  corrispondente  al  fabbisogno  di  copertura  degli  assegni
straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 
  4. Il  Comitato  amministratore  del  Fondo  provvede  con  cadenza
annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del  Fondo,
in conformita' a quanto previsto dagli  articoli  4  e  6,  comma  1,
lettera a), ai fini della  eventuale  adozione  di  appositi  decreti
direttoriali di  modifica  della  contribuzione  ordinaria  ai  sensi
dell'art. 3, comma 29, della legge n. 92/2012. 
  5. Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e  di
cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e  straordinari,  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3,  comma  25,
della legge n. 92/2012 e dalle disposizioni  dell'art.  3,  comma  9,
della legge n. 335/1995.