Art. 6
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e
lettera c) e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0, 2%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo
indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all'1,5%, calcolato in
rapporto alle retribuzioni perse. In fase di prima applicazione la
misura e' fissata nell'1,5%.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b) e' dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo
straordinario, il cui ammontare e' determinato dal Comitato
amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera e), relativo ai soli
lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in
misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni
straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. Il Comitato amministratore del Fondo provvede con cadenza
annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo,
in conformita' a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1,
lettera a), ai fini della eventuale adozione di appositi decreti
direttoriali di modifica della contribuzione ordinaria ai sensi
dell'art. 3, comma 29, della legge n. 92/2012.
5. Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di
cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli
sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 25,
della legge n. 92/2012 e dalle disposizioni dell'art. 3, comma 9,
della legge n. 335/1995.