Art. 7
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per
i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per
i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale,
ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di
quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e
c), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di
legge previste per i processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' altresi'
subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al
comma 1 si concludano con accordo aziendale o di gruppo nell'ambito
del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1,
lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato
dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le
condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione
dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera
c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, nell'ambito dei processi di
cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le
norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.