Art. 7 
 
 
                      Accesso alle prestazioni 
 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato: 
    a) per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste  per
i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; 
    b) per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste  per
i processi che modificano le  condizioni  di  lavoro  del  personale,
ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di
quelle legislative laddove espressamente previste; 
    c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,  lettere  b)  e
c), all'espletamento delle procedure  contrattuali  preventive  e  di
legge previste per  i  processi  che  determinano  la  riduzione  dei
livelli occupazionali. 
  2. L'accesso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  5  e'  altresi'
subordinato alla condizione che le  procedure  sindacali  di  cui  al
comma 1 si concludano con accordo aziendale o di  gruppo  nell'ambito
del quale siano stati individuati per i  casi  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto  indicato
dalle normative vigenti in materia  di  processi  che  modificano  le
condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano  la  riduzione
dei livelli occupazionali. 
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera
c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), punti 1) e 2). 
  4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, nell'ambito dei processi  di
cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le
norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.