Art. 8
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, legge 23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai
fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze
tecnico - produttive e organizzative del complesso aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione
del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma
1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio
della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza,
ovvero della maggiore eta'.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al
numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la
volontarieta', che va esercitata dagli interessati nei termini e alle
condizioni aziendalmente concordate e, ove ancora risultasse
superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui
sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di
famiglia.