Art. 8 
 
 
              Individuazione dei lavoratori in esubero 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  1,  legge  23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in  esubero,  ai
fini del presente  decreto,  concerne,  in  relazione  alle  esigenze
tecnico  -  produttive  e  organizzative  del  complesso   aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita  per  la  risoluzione
del rapporto di lavoro,  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata  o  di  vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio. 
  2. L'individuazione degli  altri  lavoratori  in  esubero  ai  fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5,  comma
1, lettera b), avviene adottando, in  via  prioritaria,  il  criterio
della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione  a
carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  di  appartenenza,
ovvero della maggiore eta'. 
  3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il  numero  dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti  risulti  superiore  al
numero  degli  esuberi,  si  favorisce,  in   via   preliminare,   la
volontarieta', che va esercitata dagli interessati nei termini e alle
condizioni  aziendalmente  concordate  e,   ove   ancora   risultasse
superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti  di  cui
sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di
famiglia.