Art. 9
Criteri di precedenza e turnazione
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del
presente articolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei
criteri individuati all'art. 7, sono prese in esame dal Comitato
amministratore su base trimestrale. Il Comitato delibera gli
interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande
non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 1, l'intervento e' determinato, per ciascun
trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei
contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo
di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e
amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a) gia' deliberate.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari
dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento,
tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gia'
deliberate.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi
dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti
commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro con le modalita' definite dall'Inps con propria circolare.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di
lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro
aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano
conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo,
possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad
ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle
prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi
Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di
restituzione.