IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Viste le determinazioni del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2014 concernenti gli eccezionali eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia; Visto l'elenco dei comuni colpiti dai predetti eventi metereologici, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. 104/USCM/U del 17 ottobre 2014; Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso; Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi alluvionali, con riferimento a tutti i comuni individuati nel predetto elenco Decreta Art. 1 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'allegato A al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 20 dicembre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. 4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 2014 Il Ministro: Padoan