Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire
da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche
EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;
b) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi ricavati dalla
biomassa utilizzati nei trasporti, indicati, con le relative
specifiche convenzionali, nell'Allegato 1, compresi i biocarburanti
avanzati di cui alla successiva lettera c);
c) biocarburanti avanzati: biocarburanti e altri carburanti
prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate
nell'allegato 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate
nell'allegato 3 parte B.
d) Comitato biocarburanti: Comitato tecnico consultivo, istituito
con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del
21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e
integrazioni, per l'esercizio delle competenze operative e gestionali
del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti, e composto da
rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Gestore dei servizi energetici -
GSE S.p.A. (di seguito GSE);
e) Decreto oneri: decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11
dicembre 2013, recante disposizioni in merito all'entita' e alle
relative modalita' di versamento al GSE degli oneri e dei costi posti
a carico dei soggetti obbligati, ai fini dell'esercizio delle
competenze operative e gestionali del sistema dell'obbligo di
immissione in consumo di biocarburanti e, dal 2015, i successivi
decreti del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi
dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
f) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire
da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche
EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;
g) obbligo di immissione: obbligo di immissione in consumo di
biocarburanti, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni;
h) procedura operativa: documenti contenenti le istruzioni
operative da seguire ai fini degli adempimenti relativi all'obbligo
di immissione, redatti dal Ministero dello sviluppo economico e dal
GSE, approvati dal Comitato biocarburanti e pubblicati sul sito web
del GSE;
i) quantitativo minimo: la quantita' di biocarburanti da
immettere in consumo in un determinato anno da parte di ciascun
soggetto obbligato per assolvere all'obbligo di cui alla lettera g),
calcolata sulla base della formula di cui all'art. 3, comma 3 del
presente decreto;
j) quota massima di certificati rinviabili: separatamente per i
biocarburanti e per i biocarburanti avanzati, numero massimo di
certificati che ciascun soggetto obbligato puo' rinviare
esclusivamente all'anno successivo a quello di emissione, solo dopo
aver interamente assolto all'obbligo verificato nell'anno stesso di
emissione dei certificati. Tale quota e' pari ai valori percentuali
dell'obbligo, espresso in certificati, oggetto di verifica nell'anno
di emissione, che sono riportati nell'allegato 4. Eventuali
certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati dal
sistema;
k) soggetti obbligati: soggetti che immettono in consumo benzina
e gasolio, individuati secondo quanto previsto al comma 2;
l) soglia di sanzionabilita': quota minima di certificati di cui
ciascun soggetto obbligato deve disporre ai fini della verifica di
cui all'art. 7, comma 2, per non incorrere nelle sanzioni di cui
all'art. 7, comma 4. Tale quota e' pari ai valori percentuali
dell'obbligo espresso in certificati, oggetto di verifica in un
determinato anno separatamente per i biocarburanti e per i
biocarburanti avanzati, riportati nell'allegato 4;
2. Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di benzina
e gasolio e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento
dell'accisa.