Art. 3 
 
        Determinazione delle quantita' annue di biocarburanti 
                       da immettere in consumo 
 
  1.  Il  quantitativo   minimo   di   biocarburante   da   immettere
obbligatoriamente in consumo in un determinato anno  e'  definito  in
una quota percentuale del quantitativo totale di  benzina  e  gasolio
immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del
contenuto energetico dei citati carburanti. 
  2. Ai fini del calcolo  del  quantitativo  minimo  si  assumono  le
specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate
nell'Allegato 1. 
  3. Il quantitativo minimo di biocarburanti da immettere in  consumo
ai fini del rispetto  dell'obbligo  e'  calcolato  sulla  base  della
seguente formula: 
 
                           Bio = Q% x Bt, 
 
  dove per: 
    Bio si intende il quantitativo  minimo  annuo  di  biocarburanti,
espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno
solare di immissione di benzina e gasolio; 
    Q% si intende la  quota  minima  di  biocarburanti,  espressa  in
percentuale,  da  immettere  obbligatoriamente  in  consumo   in   un
determinato anno secondo le seguenti percentuali: 
      anno 2015 = 5,0% di biocarburanti; 
      anno 2016 = 5,5% di biocarburanti; 
      anno 2017 = 6,5 % di biocarburanti; 
      anno 2018 = 7,5 % di biocarburanti  di  cui  almeno  1,2  %  di
biocarburanti avanzati; 
      anno 2019 = 9,0 % di biocarburanti  di  cui  almeno  1,2  %  di
biocarburanti avanzati; 
      anno 2020 = 10,0 % di biocarburanti di  cui  almeno  1,6  %  di
biocarburanti avanzati; 
      anno 2021 = 10,0 % di biocarburanti di  cui  almeno  1,6  %  di
biocarburanti avanzati; 
      dall' anno 2022 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno  2,0  %
di biocarburanti avanzati; 
      dove  la  quota  percentuale  di  biocarburanti   avanzati   e'
calcolata sul valore Bt. 
  Bt si intende  il  contenuto  energetico,  espresso  in  Gcal,  del
quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un
determinato anno, da utilizzare come base  di  calcolo,  espresso  in
Gcal, e calcolato sulla base della seguente formula: 
 
                     Bt = (Pb x Xb) + (Pg x Yg), 
 
  dove per: 
    Pb si  intende  il  potere  calorifico  inferiore  della  benzina
espresso in Gcal/tonn; 
    Xb si intende il  quantitativo,  espresso  in  tonnellate,  della
benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento; 
    Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso
in Gcal/tonn; 
    Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio
immesso in consumo nell'anno solare di riferimento. 
  4. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Comitato
biocarburanti, puo' adeguare, con proprio decreto  da  emanare  entro
l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, le
percentuali minime di obbligo di immissione in consumo  stabilite  al
comma 3, relativamente ai biocarburanti, a decorrere  dall'anno  2017
e, ai biocarburanti avanzati, a decorrere dall'anno 2018,  per  tener
conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva  disponibilita'  di
tali biocarburanti  sul  mercato,  degli  investimenti  in  atto  nel
settore e dello sviluppo delle altre  forme  di  energia  rinnovabile
utilizzabili nei trasporti. 
  5. Al fine  di  coordinare  l'elenco  delle  materie  prime  e  dei
carburanti, riportato nell'allegato 3, con le disposizioni di diritto
comunitario in  materia  di  biocarburanti  avanzati,  lo  stesso  e'
soggetto a revisione  ed  aggiornamento  periodico  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico sentito il Comitato biocarburanti.