Art. 3
Determinazione delle quantita' annue di biocarburanti
da immettere in consumo
1. Il quantitativo minimo di biocarburante da immettere
obbligatoriamente in consumo in un determinato anno e' definito in
una quota percentuale del quantitativo totale di benzina e gasolio
immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del
contenuto energetico dei citati carburanti.
2. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo si assumono le
specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate
nell'Allegato 1.
3. Il quantitativo minimo di biocarburanti da immettere in consumo
ai fini del rispetto dell'obbligo e' calcolato sulla base della
seguente formula:
Bio = Q% x Bt,
dove per:
Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti,
espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno
solare di immissione di benzina e gasolio;
Q% si intende la quota minima di biocarburanti, espressa in
percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un
determinato anno secondo le seguenti percentuali:
anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;
anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;
anno 2017 = 6,5 % di biocarburanti;
anno 2018 = 7,5 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di
biocarburanti avanzati;
anno 2019 = 9,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di
biocarburanti avanzati;
anno 2020 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 % di
biocarburanti avanzati;
anno 2021 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 % di
biocarburanti avanzati;
dall' anno 2022 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 2,0 %
di biocarburanti avanzati;
dove la quota percentuale di biocarburanti avanzati e'
calcolata sul valore Bt.
Bt si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del
quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un
determinato anno, da utilizzare come base di calcolo, espresso in
Gcal, e calcolato sulla base della seguente formula:
Bt = (Pb x Xb) + (Pg x Yg),
dove per:
Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina
espresso in Gcal/tonn;
Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della
benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;
Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso
in Gcal/tonn;
Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio
immesso in consumo nell'anno solare di riferimento.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato
biocarburanti, puo' adeguare, con proprio decreto da emanare entro
l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, le
percentuali minime di obbligo di immissione in consumo stabilite al
comma 3, relativamente ai biocarburanti, a decorrere dall'anno 2017
e, ai biocarburanti avanzati, a decorrere dall'anno 2018, per tener
conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilita' di
tali biocarburanti sul mercato, degli investimenti in atto nel
settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile
utilizzabili nei trasporti.
5. Al fine di coordinare l'elenco delle materie prime e dei
carburanti, riportato nell'allegato 3, con le disposizioni di diritto
comunitario in materia di biocarburanti avanzati, lo stesso e'
soggetto a revisione ed aggiornamento periodico con decreto del
Ministro dello sviluppo economico sentito il Comitato biocarburanti.