Art. 4
Comunicazioni obbligatorie del soggetto obbligato
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti obbligati
comunicano al GSE i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di
benzina, gasolio e separatamente di biocarburanti e di biocarburanti
avanzati, immessi in consumo nell'anno precedente.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate
esclusivamente tramite l'apposito portale informatico del GSE e hanno
valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni.
3. I soggetti obbligati che cessano l'attivita' di immissione in
consumo di benzina e gasolio, sono tenuti comunque a garantire il
rispetto dell'obbligo di immissione di cui all'art. 2, comma 1,
lettera g) per l'ultimo anno di attivita' che inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre dell'anno stesso, anche se tale attivita' non
copre l'intero anno.
4. Con apposita convenzione tra il GSE, il Ministero dello sviluppo
economico e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le
modalita' tecniche per la fornitura, con cadenza almeno annuale,
delle informazioni di cui al comma 5 e le procedure operative per
assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti
nella banca dati predisposta dal GSE e nella banca dati
dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
5. Il GSE, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo quanto previsto al
comma 4, sui quantitativi di benzina e gasolio immessi in consumo,
riscontra annualmente la corrispondenza delle autocertificazioni di
cui al comma 1, informando degli esiti il Comitato biocarburanti e i
soggetti interessati.
6. Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dello sviluppo
economico l'accesso in tempo reale alle informazioni contenute nella
banca dati relativa ai biocarburanti, trasmettendo le stesse,
altresi', al Comitato biocarburanti e, laddove previsto, all'ISPRA,
per le relative azioni di competenza.