Art. 4 Comunicazioni obbligatorie del soggetto obbligato 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti obbligati comunicano al GSE i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina, gasolio e separatamente di biocarburanti e di biocarburanti avanzati, immessi in consumo nell'anno precedente. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate esclusivamente tramite l'apposito portale informatico del GSE e hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. 3. I soggetti obbligati che cessano l'attivita' di immissione in consumo di benzina e gasolio, sono tenuti comunque a garantire il rispetto dell'obbligo di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) per l'ultimo anno di attivita' che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso, anche se tale attivita' non copre l'intero anno. 4. Con apposita convenzione tra il GSE, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalita' tecniche per la fornitura, con cadenza almeno annuale, delle informazioni di cui al comma 5 e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 5. Il GSE, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo quanto previsto al comma 4, sui quantitativi di benzina e gasolio immessi in consumo, riscontra annualmente la corrispondenza delle autocertificazioni di cui al comma 1, informando degli esiti il Comitato biocarburanti e i soggetti interessati. 6. Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dello sviluppo economico l'accesso in tempo reale alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti, trasmettendo le stesse, altresi', al Comitato biocarburanti e, laddove previsto, all'ISPRA, per le relative azioni di competenza.