Art. 5
Modalita' di immissione in consumo di biocarburanti
1. Per gli anni fino al 2017 compreso, l'obbligo di immissione in
consumo di biocarburanti puo' essere assolto immettendo in consumo
indifferentemente uno o piu' prodotti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) del presente decreto.
2. Dall'anno 2018, l'obbligo di immissione in consumo di
biocarburanti deve essere assolto immettendo in consumo uno o piu'
prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto
secondo le percentuali minime, differenziate per biocarburanti e
biocarburanti avanzati, indicate all'art. 3, comma 3 per ogni anno di
riferimento.
3. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di
immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di
biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine
e gasoli di cui all'art. 2, lettera a) ed f), destinati al mercato
nazionale, nonche' il biometano e il biopropano destinato al settore
nazionale dei trasporti.