Art. 5 Modalita' di immissione in consumo di biocarburanti 1. Per gli anni fino al 2017 compreso, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti puo' essere assolto immettendo in consumo indifferentemente uno o piu' prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto. 2. Dall'anno 2018, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti deve essere assolto immettendo in consumo uno o piu' prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto secondo le percentuali minime, differenziate per biocarburanti e biocarburanti avanzati, indicate all'art. 3, comma 3 per ogni anno di riferimento. 3. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all'art. 2, lettera a) ed f), destinati al mercato nazionale, nonche' il biometano e il biopropano destinato al settore nazionale dei trasporti.