Art. 6
Emissione dei certificati di immissione in consumo
1. Il GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, rilascia ai soggetti
obbligati, in regola con i versamenti dei corrispettivi dovuti al GSE
ai sensi del decreto oneri, e che hanno immesso in consumo
biocarburanti, i «Certificati di Immissione in Consumo» di
biocarburanti (di seguito certificati o CIC), sulla base delle
comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, consentendo l'accesso alle
funzionalita' del portale informatico del GSE (BIOCAR).
2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti da' diritto
ad un certificato. L'immissione in consumo dei biocarburanti di cui
all'art. 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28
e successive modifiche e integrazioni, e dei biocarburanti avanzati
da' diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse.
L'immissione in consumo di biometano da' diritto a ricevere i
certificati secondo le prescrizioni ed i requisiti previsti dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5
dicembre 2013, ed al solo fine di rappresentazione sintetica
riportate nell'Allegato 2 del presente decreto. Il numero dei
certificati rilasciato e' differenziato a seconda della tipologia di
biocarburante immesso in consumo ed e' calcolato mediante
arrotondamento con criterio commerciale.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, a prescindere dalla
tipologia, i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal.
4. I soggetti obbligati possono disporre dei certificati emessi ai
sensi del presente articolo entro e non oltre il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di emissione. Dopo tale data, eventuali
certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e
sono annullati dal sistema.
5. I certificati sono altresi' commerciabili e possono essere
scambiati dagli operatori nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione
per il periodo dal 1° al 31 di ottobre. Pena la nullita', gli scambi
dei certificati devono essere registrati sul portale informatico del
GSE, indicando quantita', tipologia e anno di emissione dei
certificati stessi.
6. L'eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di
cui all'art. 4, comma 1 e le verifiche di cui all'art. 7, comporta la
compensazione, da parte del GSE, dei certificati sia in fase di
emissione che di gestione degli stessi.