Art. 6 
 
         Emissione dei certificati di immissione in consumo 
 
  1. Il GSE, entro il 31 marzo di ogni  anno,  rilascia  ai  soggetti
obbligati, in regola con i versamenti dei corrispettivi dovuti al GSE
ai  sensi  del  decreto  oneri,  e  che  hanno  immesso  in   consumo
biocarburanti,  i  «Certificati  di   Immissione   in   Consumo»   di
biocarburanti (di  seguito  certificati  o  CIC),  sulla  base  delle
comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, consentendo l'accesso  alle
funzionalita' del portale informatico del GSE (BIOCAR). 
  2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti da'  diritto
ad un certificato. L'immissione in consumo dei biocarburanti  di  cui
all'art. 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n.  28
e successive modifiche e integrazioni, e dei  biocarburanti  avanzati
da'  diritto  a  ricevere  un  certificato  ogni  5   Gcal   immesse.
L'immissione in  consumo  di  biometano  da'  diritto  a  ricevere  i
certificati secondo le  prescrizioni  ed  i  requisiti  previsti  dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  5
dicembre  2013,  ed  al  solo  fine  di  rappresentazione   sintetica
riportate  nell'Allegato  2  del  presente  decreto.  Il  numero  dei
certificati rilasciato e' differenziato a seconda della tipologia  di
biocarburante  immesso  in   consumo   ed   e'   calcolato   mediante
arrotondamento con criterio commerciale. 
  3. Ai fini  dell'assolvimento  dell'obbligo,  a  prescindere  dalla
tipologia, i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal. 
  4. I soggetti obbligati possono disporre dei certificati emessi  ai
sensi del presente  articolo  entro  e  non  oltre  il  30  settembre
dell'anno successivo a quello di emissione. Dopo tale data, eventuali
certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono  e
sono annullati dal sistema. 
  5. I certificati  sono  altresi'  commerciabili  e  possono  essere
scambiati dagli operatori nel corso di tutto l'anno, fatta  eccezione
per il periodo dal 1° al 31 di ottobre. Pena la nullita', gli  scambi
dei certificati devono essere registrati sul portale informatico  del
GSE,  indicando  quantita',  tipologia  e  anno  di   emissione   dei
certificati stessi. 
  6. L'eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni  di
cui all'art. 4, comma 1 e le verifiche di cui all'art. 7, comporta la
compensazione, da parte del GSE,  dei  certificati  sia  in  fase  di
emissione che di gestione degli stessi.