Art. 7 
 
               Verifica dell'assolvimento dell'obbligo 
 
  1. L'obbligo e' rispettato se, fatto salvo quanto previsto al comma
5, il numero dei certificati nella disponibilita' di ciascun soggetto
obbligato  uguaglia  o  supera  il  numero  definito  dalla  seguente
formula: 
 
             Obbligo CIC = Bio anno di riferimento / 10 
 
  dove: 
    Obbligo CIC e' il numero di certificati di cui  ciascun  soggetto
obbligato deve disporre nel proprio conto  proprieta'  per  assolvere
all'obbligo. Tale quantita' viene calcolata  mediante  arrotondamento
con criterio commerciale; 
    Bio  anno  di  riferimento   e'   il   quantitativo   minimo   di
biocarburanti, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato  deve
immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato  secondo  la
formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto. 
  2. Ogni anno il GSE, sulla base  delle  autocertificazioni  di  cui
all'art. 4, comma 1 e dei certificati nella disponibilita' di ciascun
soggetto dal 1° al 31  ottobre  effettua  la  verifica  del  rispetto
dell'obbligo, annullando i relativi certificati che  concorrono  alla
copertura dell'obbligo stesso. L'esito della verifica  e'  comunicato
agli interessati e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico  e
al Comitato Biocarburanti con apposita relazione. 
  3. Il GSE, anche avvalendosi dei dati di cui all'art. 4,  comma  4,
effettua verifiche sul rispetto dell'obbligo di  natura  documentale.
Il Comitato biocarburanti svolge controlli, anche ispettivi, presso i
soggetti obbligati e gli altri  operatori  economici  afferenti  alla
catena di consegna dei biocarburanti. 
  4. Per i biocarburanti immessi in consumo fino  all'anno  2015,  in
caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le  sanzioni
previste dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 2-quater della legge
dell'11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.  Per
i biocarburanti immessi in consumo a partire dall'anno 2016,  trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma  2  dell'art.  30-sexies
del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91  convertito  con  legge  11
agosto 2014, n. 116. 
  5. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto
obbligato disponga di un numero  di  certificati  inferiore  al  100%
dell'obbligo ma superiore alla soglia di sanzionabilita' indicata per
ciascun anno  nella  tabella  di  cui  all'Allegato  4  del  presente
decreto, puo' compensare la quota  residua  esclusivamente  nell'anno
successivo. Le sanzioni di cui al comma precedente  si  applicano  in
ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia  conseguito  una  quota
del   proprio   obbligo   inferiore   alla   suddetta    soglia    di
sanzionabilita', per la parte mancante alla stessa. 
  6. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto
obbligato  disponga  di  un  numero  di  certificati   eccedenti   il
quantitativo di obbligo a lui riconducibile nell'anno, puo'  rinviare
tali certificati  esclusivamente  all'anno  successivo,  fino  ad  un
massimo della quota riportata, per ciascun anno, nella tabella di cui
all'Allegato 4 del presente decreto. Eventuali certificati  eccedenti
la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono  annullati
dal sistema. 
  7. I  certificati  rinviati  di  cui  al  comma  6  possono  essere
utilizzati ai fini di cui al comma 2 e di cui all'art.  6,  comma  5,
secondo le disposizioni riportate all'art. 6, comma 4. 
  8. Su indicazione del Comitato biocarburanti, il  GSE  provvede  ad
aggiornare e pubblicare per gli operatori del  settore  la  procedura
operativa del portale informatico del GSE (BIOCAR).