Art. 7
Verifica dell'assolvimento dell'obbligo
1. L'obbligo e' rispettato se, fatto salvo quanto previsto al comma
5, il numero dei certificati nella disponibilita' di ciascun soggetto
obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente
formula:
Obbligo CIC = Bio anno di riferimento / 10
dove:
Obbligo CIC e' il numero di certificati di cui ciascun soggetto
obbligato deve disporre nel proprio conto proprieta' per assolvere
all'obbligo. Tale quantita' viene calcolata mediante arrotondamento
con criterio commerciale;
Bio anno di riferimento e' il quantitativo minimo di
biocarburanti, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve
immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la
formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.
2. Ogni anno il GSE, sulla base delle autocertificazioni di cui
all'art. 4, comma 1 e dei certificati nella disponibilita' di ciascun
soggetto dal 1° al 31 ottobre effettua la verifica del rispetto
dell'obbligo, annullando i relativi certificati che concorrono alla
copertura dell'obbligo stesso. L'esito della verifica e' comunicato
agli interessati e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e
al Comitato Biocarburanti con apposita relazione.
3. Il GSE, anche avvalendosi dei dati di cui all'art. 4, comma 4,
effettua verifiche sul rispetto dell'obbligo di natura documentale.
Il Comitato biocarburanti svolge controlli, anche ispettivi, presso i
soggetti obbligati e gli altri operatori economici afferenti alla
catena di consegna dei biocarburanti.
4. Per i biocarburanti immessi in consumo fino all'anno 2015, in
caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni
previste dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 2-quater della legge
dell'11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Per
i biocarburanti immessi in consumo a partire dall'anno 2016, trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 30-sexies
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11
agosto 2014, n. 116.
5. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto
obbligato disponga di un numero di certificati inferiore al 100%
dell'obbligo ma superiore alla soglia di sanzionabilita' indicata per
ciascun anno nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente
decreto, puo' compensare la quota residua esclusivamente nell'anno
successivo. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano in
ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia conseguito una quota
del proprio obbligo inferiore alla suddetta soglia di
sanzionabilita', per la parte mancante alla stessa.
6. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto
obbligato disponga di un numero di certificati eccedenti il
quantitativo di obbligo a lui riconducibile nell'anno, puo' rinviare
tali certificati esclusivamente all'anno successivo, fino ad un
massimo della quota riportata, per ciascun anno, nella tabella di cui
all'Allegato 4 del presente decreto. Eventuali certificati eccedenti
la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono annullati
dal sistema.
7. I certificati rinviati di cui al comma 6 possono essere
utilizzati ai fini di cui al comma 2 e di cui all'art. 6, comma 5,
secondo le disposizioni riportate all'art. 6, comma 4.
8. Su indicazione del Comitato biocarburanti, il GSE provvede ad
aggiornare e pubblicare per gli operatori del settore la procedura
operativa del portale informatico del GSE (BIOCAR).