Art. 8
Monitoraggio
1. Il GSE pubblica con cadenza annuale un bollettino contenente
dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto
all'obbligo, con indicazione:
a) dei dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo
nell'anno precedente;
b) dei dati relativi ai biocarburanti immessi in consumo
nell'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui
all'art. 6, comma 2;
c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie;
d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate;
e) delle attivita' eseguite in attuazione del presente decreto;
f) delle notizie utili a supportare il corretto funzionamento
delle contrattazioni di cui all' art. 6, comma 5.
2. Il GSE provvede altresi' a sviluppare, aggiornandolo e
rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi
incentivanti adottati nei principali paesi europei per i
biocarburanti, che raffronti anche i relativi prezzi, e uno studio
che confronti i sistemi volontari di certificazione della
sostenibilita' dei biocarburanti riconosciuti dalla Commissione
Europea.
3. Anche in considerazione delle finalita' di monitoraggio di cui
all'art. 40, comma 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il
GSE provvede altresi' a sviluppare un rapporto annuale sulle materie
prime nazionali utilizzate per la produzione dei biocarburanti che
dia conto anche degli utilizzi alternativi.