Art. 8 Monitoraggio 1. Il GSE pubblica con cadenza annuale un bollettino contenente dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con indicazione: a) dei dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente; b) dei dati relativi ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui all'art. 6, comma 2; c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie; d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate; e) delle attivita' eseguite in attuazione del presente decreto; f) delle notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all' art. 6, comma 5. 2. Il GSE provvede altresi' a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali paesi europei per i biocarburanti, che raffronti anche i relativi prezzi, e uno studio che confronti i sistemi volontari di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti riconosciuti dalla Commissione Europea. 3. Anche in considerazione delle finalita' di monitoraggio di cui all'art. 40, comma 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il GSE provvede altresi' a sviluppare un rapporto annuale sulle materie prime nazionali utilizzate per la produzione dei biocarburanti che dia conto anche degli utilizzi alternativi.