IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione; Visto il Titolo VI, Capo I del codice civile, recante norme in materia di societa' cooperative; Visti in particolare l'art. 2533, comma 1, n. 3 del codice civile che statuisce l'esclusione del socio per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione societaria e l'art. 2540 del codice civile sulle assemblee separate; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed in particolare l'art. 1 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza su tutte le forme di societa' cooperative; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare l'art. 17-bis che demanda ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali; Considerata la necessita' di dare attuazione ai commi 5, 6, 7 e 8 del citato art. 17-bis, al fine di assicurare l'effettivo carattere mutualistico delle predette societa' cooperative di consumo; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico; b) «cooperative»: le societa' cooperative di consumo con scopo mutualistico di cui agli artt. 2511 ss. del codice civile, con numero di soci superiore a centomila;