Art. 3 
 
 
                        Misure di trasparenza 
 
  1. Allo scopo di garantire maggiore trasparenza  nello  svolgimento
delle attivita' mutualistiche nei confronti  dei  soci  e  permettere
loro   di   verificare   l'effettivo   perseguimento   dello    scopo
mutualistico, le cooperative  devono  garantire  ai  soci  l'accesso,
attraverso i propri siti web, alle seguenti informazioni: 
    a) ai bilanci nella loro  versione  completa,  compresa  la  nota
integrativa  e   ai   rapporti   relativi   agli   sconti   applicati
esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali  si  deduce
la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei  soci
che ne hanno beneficiato; 
    b) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore dei soci e
ai relativi costi; 
    c) alle iniziative assunte  dalle  cooperative  in  favore  delle
comunita' e ai relativi costi. 
  2. Per il raggiungimento della finalita' di  cui  al  comma  1,  lo
statuto deve prevedere che, nei principali punti  di  vendita,  siano
istituiti corner informatici, attraverso i quali consentire  ai  soci
di accedere alle informazioni di cui al comma precedente e comunicare
con la cooperativa in  termini  propositivi  o  critici,  o,  in  via
alternativa, deve prevedere l'utilizzo dell'house organ  al  fine  di
rafforzare  la  consapevolezza  dei  soci   sulle   attivita'   della
cooperativa medesima.