Art. 3 Misure di trasparenza 1. Allo scopo di garantire maggiore trasparenza nello svolgimento delle attivita' mutualistiche nei confronti dei soci e permettere loro di verificare l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico, le cooperative devono garantire ai soci l'accesso, attraverso i propri siti web, alle seguenti informazioni: a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa e ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato; b) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore dei soci e ai relativi costi; c) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore delle comunita' e ai relativi costi. 2. Per il raggiungimento della finalita' di cui al comma 1, lo statuto deve prevedere che, nei principali punti di vendita, siano istituiti corner informatici, attraverso i quali consentire ai soci di accedere alle informazioni di cui al comma precedente e comunicare con la cooperativa in termini propositivi o critici, o, in via alternativa, deve prevedere l'utilizzo dell'house organ al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attivita' della cooperativa medesima.