Art. 3
Misure di trasparenza
1. Allo scopo di garantire maggiore trasparenza nello svolgimento
delle attivita' mutualistiche nei confronti dei soci e permettere
loro di verificare l'effettivo perseguimento dello scopo
mutualistico, le cooperative devono garantire ai soci l'accesso,
attraverso i propri siti web, alle seguenti informazioni:
a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota
integrativa e ai rapporti relativi agli sconti applicati
esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce
la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci
che ne hanno beneficiato;
b) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore dei soci e
ai relativi costi;
c) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore delle
comunita' e ai relativi costi.
2. Per il raggiungimento della finalita' di cui al comma 1, lo
statuto deve prevedere che, nei principali punti di vendita, siano
istituiti corner informatici, attraverso i quali consentire ai soci
di accedere alle informazioni di cui al comma precedente e comunicare
con la cooperativa in termini propositivi o critici, o, in via
alternativa, deve prevedere l'utilizzo dell'house organ al fine di
rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attivita' della
cooperativa medesima.