Art. 4
Misure di informazione e partecipazione
1. Allo scopo di rafforzare la partecipazione dei soci alle
assemblee lo statuto della cooperativa deve prevedere:
a) l'ampliamento del numero delle assemblee separate di cui
all'art. 2540 del codice civile, prevedendo che, qualora la
cooperativa abbia piu' di tremila soci e svolga la propria attivita'
in piu' province, si svolga almeno una assemblea separata in ogni
provincia, salvo il caso di province in cui il numero dei soci sia
inferiore a cinquecento;
b) la comunicazione relativa alla convocazione delle assemblee e
degli ordini del giorno attraverso l'uso di strumenti telematici, da
inviare almeno quindici giorni prima della data indicata per il loro
svolgimento;
c) la pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee
sul giornale di maggiore diffusione del luogo dove la cooperativa ha
la sede legale o attraverso il sito internet della cooperativa
medesima;
d) il diritto dei soci di far pervenire domande anteriormente
allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine
del giorno, alle quali il consiglio di amministrazione e' tenuto a
rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;
e) l'individuazione delle materie attinenti allo scambio
mutualistico sulle quali il consiglio di amministrazione della
cooperativa e' tenuto a richiedere i pareri agli organismi
territoriali e, qualora ritenga di non accoglierli, a motivare agli
stessi l'eventuale provvedimento di non accoglimento.