Art. 4 Misure di informazione e partecipazione 1. Allo scopo di rafforzare la partecipazione dei soci alle assemblee lo statuto della cooperativa deve prevedere: a) l'ampliamento del numero delle assemblee separate di cui all'art. 2540 del codice civile, prevedendo che, qualora la cooperativa abbia piu' di tremila soci e svolga la propria attivita' in piu' province, si svolga almeno una assemblea separata in ogni provincia, salvo il caso di province in cui il numero dei soci sia inferiore a cinquecento; b) la comunicazione relativa alla convocazione delle assemblee e degli ordini del giorno attraverso l'uso di strumenti telematici, da inviare almeno quindici giorni prima della data indicata per il loro svolgimento; c) la pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee sul giornale di maggiore diffusione del luogo dove la cooperativa ha la sede legale o attraverso il sito internet della cooperativa medesima; d) il diritto dei soci di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali il consiglio di amministrazione e' tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento; e) l'individuazione delle materie attinenti allo scambio mutualistico sulle quali il consiglio di amministrazione della cooperativa e' tenuto a richiedere i pareri agli organismi territoriali e, qualora ritenga di non accoglierli, a motivare agli stessi l'eventuale provvedimento di non accoglimento.