Art. 4 
 
 
               Misure di informazione e partecipazione 
 
  1. Allo  scopo  di  rafforzare  la  partecipazione  dei  soci  alle
assemblee lo statuto della cooperativa deve prevedere: 
    a) l'ampliamento del  numero  delle  assemblee  separate  di  cui
all'art.  2540  del  codice  civile,  prevedendo  che,   qualora   la
cooperativa abbia piu' di tremila soci e svolga la propria  attivita'
in piu' province, si svolga almeno una  assemblea  separata  in  ogni
provincia, salvo il caso di province in cui il numero  dei  soci  sia
inferiore a cinquecento; 
    b) la comunicazione relativa alla convocazione delle assemblee  e
degli ordini del giorno attraverso l'uso di strumenti telematici,  da
inviare almeno quindici giorni prima della data indicata per il  loro
svolgimento; 
    c) la pubblicazione dell'avviso di convocazione  delle  assemblee
sul giornale di maggiore diffusione del luogo dove la cooperativa  ha
la sede legale  o  attraverso  il  sito  internet  della  cooperativa
medesima; 
    d) il diritto dei soci di  far  pervenire  domande  anteriormente
allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine
del giorno, alle quali il consiglio di amministrazione  e'  tenuto  a
rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento; 
    e)  l'individuazione  delle  materie   attinenti   allo   scambio
mutualistico  sulle  quali  il  consiglio  di  amministrazione  della
cooperativa  e'  tenuto  a  richiedere  i   pareri   agli   organismi
territoriali e, qualora ritenga di non accoglierli, a  motivare  agli
stessi l'eventuale provvedimento di non accoglimento.