Art. 5 Esclusione del socio 1. Ai sensi dell'art. 2533 del c.c., l'atto costitutivo della cooperativa deve prevedere l'esclusione del socio dalla compagine sociale se in via alternativa e per almeno 1 anno: a) non ha partecipato all'assemblea e agli organismi territoriali; b) non ha acquistato beni o servizi; c) non ha intrattenuto rapporti finanziari, quali il prestito sociale, in conformita' all'atto costitutivo.