Art. 5
Esclusione del socio
1. Ai sensi dell'art. 2533 del c.c., l'atto costitutivo della
cooperativa deve prevedere l'esclusione del socio dalla compagine
sociale se in via alternativa e per almeno 1 anno:
a) non ha partecipato all'assemblea e agli organismi
territoriali;
b) non ha acquistato beni o servizi;
c) non ha intrattenuto rapporti finanziari, quali il prestito
sociale, in conformita' all'atto costitutivo.