Art. 5 
 
 
                        Esclusione del socio 
 
  1. Ai sensi dell'art.  2533  del  c.c.,  l'atto  costitutivo  della
cooperativa deve prevedere l'esclusione  del  socio  dalla  compagine
sociale se in via alternativa e per almeno 1 anno: 
    a)  non   ha   partecipato   all'assemblea   e   agli   organismi
territoriali; 
    b) non ha acquistato beni o servizi; 
    c) non ha intrattenuto rapporti  finanziari,  quali  il  prestito
sociale, in conformita' all'atto costitutivo.