Art. 10 
 
 
                      Istruttoria delle istanze 
 
  1. L'Amministrazione  concedente  provvede,  alla  ricezione  delle
istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo  e  di
un codice alfanumerico  univoco  da  utilizzare  nelle  comunicazioni
dirette al richiedente. 
  2. L'Amministrazione provvede a svolgere  la  fase  di  istruttoria
delle domande e ad  assegnare  un  punteggio  di  merito  a  ciascuna
istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art.
11. 
  3. Se le domande presentano irregolarita' considerate non  sanabili
rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate. 
  Tra le irregolarita' da considerare non sanabili  vanno  ricomprese
le seguenti fattispecie: 
    l'arrivo della domanda oltre il  termine  di  ricezione  indicato
all'art. 5; 
    la mancata sottoscrizione della domanda; 
    mancanza della fotocopia del documento di identita' in  corso  di
validita' allegato alle dichiarazioni rese ai sensi del dPR 445/2000. 
  4. L'istruttoria e' condotta da apposita Commissione designata  dal
Direttore  Generale  della  pesca  marittima   e   dell'acquacoltura,
nominata  successivamente  alla   scadenza   del   termine   per   la
presentazione dei progetti. Le istanze  valutate  positivamente  sono
inserite  dalla  Commissione  in  una   graduatoria   successivamente
approvata con decreto del Direttore generale della pesca marittima  e
dell'acquacoltura. Le graduatoria, adottata con decreto del Direttore
generale  e'  pubblicata  sul  sito  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. 
  A parita' di punteggio, prevarra' la  data  e  l'ora  di  ricezione
della domanda apposta sul timbro  dalla  Segreteria  della  Direzione
Generale. In caso di ulteriore parita' si  procede  al  sorteggio  in
seduta pubblica. 
  Nella graduatoria saranno indicati per ciascun progetto: 
    numero identificativo del progetto; 
    nominativo del beneficiario/ragione sociale; 
    codice fiscale o P. IVA; 
    spesa ammessa a contributo; 
    quota contributo comunitario; 
    quota contributo nazionale; 
    punteggio. 
  Le istanze inserite nella graduatoria  sono  ammesse  a  contributo
fino ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili,  secondo  l'ordine
derivante dalla  graduatoria,  mediante  decreto  nel  quale  saranno
indicati i tempi di realizzazione dell'intervento e  la  data  ultima
per la presentazione della domanda di saldo. 
  5. Per i progetti il cui contributo e' superiore a 154.937,00  euro
l'emanazione  del  provvedimento  di   concessione   e'   subordinato
all'acquisizione da parte del  Ministero  del  certificato  antimafia
rilasciato dalla competente Autorita' ai sensi del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, ovvero trascorsi 45  giorni  dalla  data  di  richiesta
dello stesso. 
  6. Al termine  della  realizzazione  del  progetto  e  prima  della
liquidazione dell'ultimo pagamento, il beneficiario deve dimostrare i
raggiungimento del punteggio assegnato ovvero il punteggio  accertato
da  parte  dell'Amministrazione   dovra'   comunque   permettere   il
mantenimento  dell'iniziativa  all'interno  della   graduatoria   dei
progetti finanziati. 
  7. Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite
nella procedura informatica di monitoraggio.