Art. 10 Istruttoria delle istanze 1. L'Amministrazione concedente provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente. 2. L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11. 3. Se le domande presentano irregolarita' considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate. Tra le irregolarita' da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie: l'arrivo della domanda oltre il termine di ricezione indicato all'art. 5; la mancata sottoscrizione della domanda; mancanza della fotocopia del documento di identita' in corso di validita' allegato alle dichiarazioni rese ai sensi del dPR 445/2000. 4. L'istruttoria e' condotta da apposita Commissione designata dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei progetti. Le istanze valutate positivamente sono inserite dalla Commissione in una graduatoria successivamente approvata con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Le graduatoria, adottata con decreto del Direttore generale e' pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A parita' di punteggio, prevarra' la data e l'ora di ricezione della domanda apposta sul timbro dalla Segreteria della Direzione Generale. In caso di ulteriore parita' si procede al sorteggio in seduta pubblica. Nella graduatoria saranno indicati per ciascun progetto: numero identificativo del progetto; nominativo del beneficiario/ragione sociale; codice fiscale o P. IVA; spesa ammessa a contributo; quota contributo comunitario; quota contributo nazionale; punteggio. Le istanze inserite nella graduatoria sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine derivante dalla graduatoria, mediante decreto nel quale saranno indicati i tempi di realizzazione dell'intervento e la data ultima per la presentazione della domanda di saldo. 5. Per i progetti il cui contributo e' superiore a 154.937,00 euro l'emanazione del provvedimento di concessione e' subordinato all'acquisizione da parte del Ministero del certificato antimafia rilasciato dalla competente Autorita' ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero trascorsi 45 giorni dalla data di richiesta dello stesso. 6. Al termine della realizzazione del progetto e prima della liquidazione dell'ultimo pagamento, il beneficiario deve dimostrare i raggiungimento del punteggio assegnato ovvero il punteggio accertato da parte dell'Amministrazione dovra' comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati. 7. Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.