Art. 13 
 
 
                      Varianti in corso d'opera 
 
  1. Per variante progettuale si intende un'alterazione dei contenuti
progettuali rispetto a quanto ammesso a contributo. 
  2. E' possibile concedere una sola variante. 
  3. Le varianti  progettuali  che  comportano  la  realizzazione  di
interventi e l'acquisto di  forniture  non  previste  nell'iniziativa
approvata,  ovvero  la  soppressione  di  alcuni   interventi,   sono
sottoposte   preventivamente   all'esame   dell'Amministrazione   che
provvedera'  alla  valutazione  condizionandone  l'approvazione  alla
coerenza con gli obiettivi del progetto  approvato,  al  mantenimento
dei requisiti di ammissibilita' e  di  un  punteggio  di  merito  che
consenta la permanenza dell'iniziativa stessa  nella  graduatoria  di
quelle ammesse. 
  4. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e  non
sottoposte    alla     preventiva     autorizzazione     da     parte
dell'Amministrazione  concedente,  potranno  comportare  il   mancato
riconoscimento delle stesse e l'eventuale riduzione  proporzionale  o
revoca del contributo concesso. 
  5. E' consentita la realizzazione in corso d'opera, di  adattamenti
tecnici  consistenti  nella  sostituzione  di  impianti,  macchinari,
attrezzature  previsti  nel   progetto   con   altri   funzionalmente
equivalenti nonche' modifiche di dettaglio  che  non  incidono  sulla
conformita' progettuale. 
  6. La  sostituzione  di  eventuali  istituti  scientifici  presenti
nell'esecuzione del progetto deve  essere  preventivamente  approvata
dal Ministero. 
  La minor spesa  sostenuta  rispetto  a  quella  ammessa,  che  deve
comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di  realizzazione
di cui al successivo punto 16, comporta la relativa  diminuzione  del
contributo concesso.