Art. 13 Varianti in corso d'opera 1. Per variante progettuale si intende un'alterazione dei contenuti progettuali rispetto a quanto ammesso a contributo. 2. E' possibile concedere una sola variante. 3. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono sottoposte preventivamente all'esame dell'Amministrazione che provvedera' alla valutazione condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilita' e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse. 4. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale riduzione proporzionale o revoca del contributo concesso. 5. E' consentita la realizzazione in corso d'opera, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti nonche' modifiche di dettaglio che non incidono sulla conformita' progettuale. 6. La sostituzione di eventuali istituti scientifici presenti nell'esecuzione del progetto deve essere preventivamente approvata dal Ministero. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione di cui al successivo punto 16, comporta la relativa diminuzione del contributo concesso.