Art. 15 Vincoli di alienabilita' e di destinazione 1. I beni oggetto di finanziamento non possono essere venduti o ceduti, salvo autorizzazione preventiva, ne' distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo. 2. In caso di vendita o cessione previamente autorizzata, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. 3. In caso di vendita o cessione non previamente autorizzata, il beneficiario e' tenuto alla restituzione dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. 4. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvedera' ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.