Art. 15 
 
 
             Vincoli di alienabilita' e di destinazione 
 
  1. I beni oggetto di finanziamento non  possono  essere  venduti  o
ceduti,  salvo  autorizzazione  preventiva,   ne'   distratti   dalla
destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei  cinque
anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo. 
  2. In caso  di  vendita  o  cessione  previamente  autorizzata,  il
beneficiario e' tenuto  alla  restituzione  di  parte  o  dell'intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. 
  3. In caso di vendita o cessione non  previamente  autorizzata,  il
beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione  dell'intero  contributo
erogato, maggiorato degli interessi legali. 
  4. In caso di  fallimento  o  procedura  di  concordato  preventivo
l'Amministrazione provvedera' ad  avanzare  richiesta  di  iscrizione
nell'elenco dei creditori.