Art. 17 Obblighi del beneficiario 1. Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a: a) mantenere un sistema di contabilita' separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture); b) assicurarsi che ciascuna fattura di spesa rechi l'indicazione del codice CUP fornito dall'amministrazione (fatte salve le fatture che vanno dalla presentazione del progetto alla comunicazione del CUP da parte dell'Amministrazione, per le quali rimane comunque valida la disposizione di cui alla precedente lettera a); c) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 euro; d) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2019; e) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonche' i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonche' l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento; f) in caso di investimenti strutturali superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicita'. 2. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonche' alle disposizioni del presente decreto, incorre nella perdita del finanziamento concesso.