Art. 17 
 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
  1. Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a: 
    a) mantenere un sistema di contabilita' separata (conto  corrente
dedicato) o una codificazione  contabile  adeguata  (es.  codice  FEP
nelle causali di pagamento/fatture); 
    b) assicurarsi che ciascuna fattura di spesa rechi  l'indicazione
del codice CUP fornito dall'amministrazione (fatte salve  le  fatture
che vanno dalla presentazione del progetto alla comunicazione del CUP
da parte dell'Amministrazione, per le quali rimane comunque valida la
disposizione di cui alla precedente lettera a); 
    c) effettuare il pagamento di tutte le  spese  sostenute  per  la
realizzazione del progetto ammesso  a  finanziamento  con:  bonifico,
ricevuta bancaria, assegno circolare  non  trasferibile,  assegno  di
conto  corrente,  carta  di  credito,  contanti   entro   il   limite
complessivo per progetto di 1.000 euro; 
    d)   assicurare    la    conservazione    della    documentazione
giustificativa, in originale, delle spese sostenute  fino  alla  data
del 31 dicembre 2019; 
    e)  assicurare  il  proprio  supporto  per  le  verifiche   e   i
sopralluoghi che  l'Amministrazione  concedente,  responsabile  degli
accertamenti tecnico-amministrativi, nonche'  i  servizi  comunitari,
riterranno di effettuare, nonche' l'accesso ad ogni  altro  documento
utile ai fini dell'accertamento; 
    f) in caso di investimenti strutturali superiori a  500.000  euro
prevedere  la  collocazione  di  una  targa  che  riporti   il   logo
dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione  e  la
pubblicita'. 
  2. Qualora  il  beneficiario  contravvenga  agli  impegni  assunti,
ovvero a quanto previsto dalle disposizioni  generali  di  attuazione
della misura nonche' alle disposizioni del presente decreto,  incorre
nella perdita del finanziamento concesso.