Art. 19 
 
 
        Revoca del contributo e recupero delle somme erogate 
 
  1. Il contributo e' revocato a seguito di  rinuncia  da  parte  del
beneficiario o, previa  intimazione  rivolta  ai  sensi  delle  norme
vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi: 
    in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non  risponda
ai requisiti per i quali e' stato ammesso, e se la  spesa  sostenuta,
senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto; 
    per coefficiente di realizzazione inferiore al 50% del progetto; 
    per il non raggiungimento  di  un  punteggio  utile  al  fine  di
rimanere  all'interno  della  graduatoria  dei  progetti  ammessi   a
contributo; 
    in caso di vendita o cessione non autorizzata  dei  beni  oggetto
del finanziamento di cui all'art. 15; 
    per effetto di esito negativo dei controlli. 
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  si  procedera',   previa
intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al  recupero  delle
somme eventualmente liquidate, anche attraverso  la  decurtazione  da
somme dovute al beneficiario dalle altre Amministrazioni centrali per
effetto di altri strumenti normativi. 
  3. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,  verranno
gravate delle maggiorazioni di legge. 
  Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo
dovute, e' fissato  in  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  del
provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso
inutilmente  tale  termine,  si   procedera'   all'escussione   della
fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto  liquidato,
ovvero sara' dato  corso  alla  fase  di  esecuzione  forzata  previa
iscrizione a ruolo degli importi dovuti. 
  4. Eventuali ulteriori responsabilita' civili  e/o  penali  saranno
denunciate alle Autorita' competenti secondo  quanto  previsto  dalle
norme vigenti.