Art. 19 Revoca del contributo e recupero delle somme erogate 1. Il contributo e' revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi: in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali e' stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto; per coefficiente di realizzazione inferiore al 50% del progetto; per il non raggiungimento di un punteggio utile al fine di rimanere all'interno della graduatoria dei progetti ammessi a contributo; in caso di vendita o cessione non autorizzata dei beni oggetto del finanziamento di cui all'art. 15; per effetto di esito negativo dei controlli. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si procedera', previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario dalle altre Amministrazioni centrali per effetto di altri strumenti normativi. 3. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, e' fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procedera' all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sara' dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. 4. Eventuali ulteriori responsabilita' civili e/o penali saranno denunciate alle Autorita' competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.