Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamenti I soggetti ammessi al finanziamento sono le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del reg.(CE) n. 104/2000 e s.m.i.; consorzi di imprese di pesca e/o acquacoltura; micro piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, enti/organismi pubblici; associazioni riconosciute del settore della pesca e dell'acquacoltura; Enti scientifici pubblici e privati, organizzazioni sindacali del settore pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale; associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della l'art. 13 della L. n. 394/86. Per le operazione di cui al punto "l" dell'art. 3, sono tuttavia ammissibili solo le spese sostenute dall'organizzazione che intraprende l'operazione e non quelle sostenute dai pescatori e dai proprietari di pescherecci che vi partecipano. 1. Le imprese per essere ammesse al finanziamento devono essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 2. Non possono essere ammesse a finanziamento le imprese sottoposte a procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, ne' a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 3. Non possono essere ammessi a finanziamento i soggetti gia' destinatari di finanziamenti FEP o SFOP che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi o che non abbiano concluso gli investimenti cofinanziati entro le scadenze del Programma.