Art. 4 
 
 
                Soggetti ammissibili a finanziamenti 
 
  I soggetti ammessi  al  finanziamento  sono  le  organizzazioni  di
produttori riconosciute ai sensi del reg.(CE) n. 104/2000  e  s.m.i.;
consorzi di imprese di pesca e/o acquacoltura; micro piccole e  medie
imprese  operanti  nel  settore  della  pesca  e   dell'acquacoltura,
enti/organismi pubblici; associazioni riconosciute del settore  della
pesca e  dell'acquacoltura;  Enti  scientifici  pubblici  e  privati,
organizzazioni   sindacali    del    settore    pesca    maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale;  associazioni   ambientaliste
riconosciute ai sensi della l'art. 13 della L. n. 394/86. 
  Per le operazione di cui al punto "l" dell'art.  3,  sono  tuttavia
ammissibili  solo  le   spese   sostenute   dall'organizzazione   che
intraprende l'operazione e non quelle sostenute dai pescatori  e  dai
proprietari di pescherecci che vi partecipano. 
  1. Le imprese per essere ammesse al finanziamento devono essere  in
regola  con  gli  adempimenti  connessi  al  rispetto  del  Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza  ed  alle
leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 
  2. Non possono essere ammesse a finanziamento le imprese sottoposte
a procedure di concordato  preventivo,  amministrazione  controllata,
fallimento, scioglimento  o  liquidazione,  ne'  a  procedimenti  per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs.  6
settembre 2011, n. 159. 
  3. Non possono essere  ammessi  a  finanziamento  i  soggetti  gia'
destinatari  di  finanziamenti  FEP  o  SFOP  che,   alla   data   di
presentazione  dell'istanza,  risultino  debitori,  sulla   base   di
provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi  o  che  non
abbiano concluso gli investimenti cofinanziati entro le scadenze  del
Programma.