Art. 7 Spese ammissibili 1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura, sono considerate ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati all'art. 3, che rispettino le norme in materia di ammissibilita' delle spese previste dai regolamenti comunitari, nonche' dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale, sostenute a decorrere dalla data di presentazione del progetto. 2. Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l'IVA, a meno che questi ultimi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso a contributo e siano pertinenti alle tipologie di spesa di seguito indicate: a) attrezzature e infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti; b) attrezzatura informatica, e relativi software di tipo specialistico; c) materiali di consumo di tipo specialistico necessari alla realizzazione del progetto; d) spese per personale esterno (incarichi di collaborazione, consulenze professionali, etc) nel limite massimo del 10% del costo del progetto al netto delle suddette spese; e) costi connessi all'organizzazione di studi, ricerche, riunioni e seminari; f) spese relative alla cooperazione con istituti scientifici, centri di formazione; g) spese generali nel limite massimo del 10% del progetto al netto delle suddette spese; h) spese per infrastrutture destinate all'apprendimento permanente (quali edifici, pescherecci, ecc.) nei limiti del 10% delle spese totali ammissibili; computer ed altre attrezzature necessarie per la formazione non sono considerate infrastrutture e non rientrano pertanto nella soglia del 10%; i) spese connesse alla realizzazione del progetto (affitto imbarcazioni o attrezzature, etc.). Le tipologie di spesa sopraindicate non debbono intendersi esaustive. Per ciascun bene o servizio deve essere allegato il preventivo di spesa.