Art. 8 Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili a finanziamento, ai sensi del presente decreto, le seguenti spese: a) le spese riferibili a contributi in natura, b) costi di funzionamento, c) canoni delle concessioni demaniali; d) i materiali di consumo connessi all'attivita' ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate, esclusi i materiali di tipo specialistico necessari alla realizzazione del progetto; e) interessi passivi; f) spese di realizzazione e ristrutturazione di alloggi per il personale; g) spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara; h) acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio; i) IVA se non definitivamente ed effettivamente sostenuta dal beneficiario finale; j) tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; k) spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni; l) costi relativi alla pesca sperimentale.