Art. 8 
 
 
                        Spese non ammissibili 
 
  1. Non sono ammissibili a  finanziamento,  ai  sensi  del  presente
decreto, le seguenti spese: 
  a) le spese riferibili a contributi in natura, 
  b) costi di funzionamento, 
  c) canoni delle concessioni demaniali; 
  d) i materiali di  consumo  connessi  all'attivita'  ordinaria  del
beneficiario e  per  i  quali  non  sia  dimostrata  l'inerenza  alle
operazioni finanziate, esclusi  i  materiali  di  tipo  specialistico
necessari alla realizzazione del progetto; 
  e) interessi passivi; 
  f) spese di realizzazione e  ristrutturazione  di  alloggi  per  il
personale; 
  g) spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara; 
  h) acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse  da  quelle
di laboratorio; 
  i) IVA se  non  definitivamente  ed  effettivamente  sostenuta  dal
beneficiario finale; 
  j)  tributi  o  oneri  (in  particolare  le  imposte  dirette  e  i
contributi per la  previdenza  sociale  su  stipendi  e  salari)  che
derivano  dal  cofinanziamento  FEP,  a  meno  che  essi  non   siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; 
  k) spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le
pubbliche amministrazioni; 
  l) costi relativi alla pesca sperimentale.