IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza   in   materia   di
classificazione e declassificazione delle strade statali; 
  Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la
declassificazione  e'  disposta  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione
interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art.
2, comma 2, del regolamento medesimo; 
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992,  n.  495,  che  prescrive  che  l'assunzione  e  la
dismissione di strade  statali  o  di  singoli  tronchi  avvenga  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
proposta di uno degli enti interessati,  previo  parere  degli  altri
enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461  che
prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione
alle  specifiche  competenze  alle  stesse  attribuite,  la   materia
trattata dallo stesso decreto  rimane  disciplinata  da  quanto  gia'
disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2  settembre
1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal  1°  luglio  1998  sono
delegate  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per   il
rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita'  stradale
dello Stato quale ente proprietario  e  dell'Ente  nazionale  per  le
strade (ANAS), escluse le autostrade; 
  Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974 n. 381, norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, che prevede che la  classificazione  come  strade  statali
delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade
statali siano  effettuate  dallo  Stato  d'intesa  con  la  Provincia
interessata; 
  Considerato  che  le  suddette  norme  statutarie  fanno  salva  la
previgente disciplina prevista  dal  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di  esecuzione
ed  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada,  in   materia   di
classificazione delle strade statali  in  quanto  complementare  alla
stessa disciplina statutaria, con la sola differenza  che  le  stesse
province sono subentrate all'Anas in qualita' di ente  gestore  delle
strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 
  Vista la nota n. S106/12/385864/19.5.7/2/FBO/it del 4 luglio  2012,
con cui la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto la classificazione
a strada statale, quale parte della S.S. 240  "di  Loppio  e  Val  di
Ledro", della nuova variante al centro storico dell'abitato di Storo,
che si  estende  dal  Km  50,790  al  Km  51,410,  e  la  contestuale
declassificazione a strada comunale del relativo tratto sotteso; 
  Visto il relativo parere favorevole del Comune  di  Storo  espresso
con nota n. 5946 del 21 giugno 2012; 
  Visto il voto n. 18/13 reso nell'adunanza del 20 febbraio 2014, con
il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - V Sezione -  ha
espresso parere  favorevole  sulla  richiesta  di  classificazione  a
strada statale S.S. 240 "di  Loppio  e  Val  di  Ledro"  della  nuova
variante al centro storico dell'abitato di Storo e della  contestuale
declassificazione a strada  comunale  relativo  tratto  di  S.S.  240
sotteso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La nuova variante al  centro  storico  dell'abitato  di  Storo,  di
lunghezza pari a Km 0,620, che sottende il tratto esistente  di  S.S.
240 "di Loppio e Val di  Ledro"  dal  Km  50,790  al  Km  51,410,  e'
classificata strada statale.