IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza   in   materia   di
classificazione e declassificazione delle strade statali; 
  Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la
declassificazione  e'  disposta  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione
interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art.
2, comma 2, del regolamento medesimo; 
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992,  n.  495,  che  prescrive  che  l'assunzione  e  la
dismissione di strade  statali  o  di  singoli  tronchi  avvenga  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
proposta di uno degli enti interessati,  previo  parere  degli  altri
enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461  che
prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione
alle  specifiche  competenze  alle  stesse  attribuite,  la   materia
trattata dallo stesso decreto  rimane  disciplinata  da  quanto  gia'
disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2  settembre
1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal  1°  luglio  1998  sono
delegate  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per   il
rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita'  stradale
dello Stato quale ente proprietario  e  dell'Ente  nazionale  per  le
strade (ANAS), escluse le autostrade; 
  Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974 n. 381, norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, che prevede che la  classificazione  come  strade  statali
delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade
statali siano  effettuate  dallo  Stato  d'intesa  con  la  Provincia
interessata; 
  Considerato  che  le  suddette  norme  statutarie  fanno  salva  la
previgente disciplina prevista  dal  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di  esecuzione
ed  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada,  in   materia   di
classificazione delle strade statali  in  quanto  complementare  alla
stessa disciplina statutaria, con la sola differenza  che  le  stesse
province sono subentrate all'Anas in qualita' di ente  gestore  delle
strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 
  Vista la nota n. S106/12/435668/19.5.7/2/FBO/ml del 30 luglio 2012,
con cui la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto la classificazione
a strada statale, quale parte della  S.S.  45  bis  "della  Gardesana
Occidentale", della variante all'abitato di Arco, che si estende  dal
km 116,678 al km 119,147, e la contestuale declassificazione a strada
comunale del tratto sotteso e del tratto  finale  della  S.S.240  dir
"Nago - Arco"; 
  Visto il parere favorevole del Comune di Arco, espresso con nota n.
24995 del 16 ottobre 2012; 
  Visto il voto n. 72/13 reso nell'adunanza del 13 marzo 2014, con il
quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici -  V  Sezione  -  ha
espresso parere  favorevole  sulla  richiesta  di  classificazione  a
strada statale S.S. 45 bis della nuova variante all'abitato di Arco e
della contestuale declassificazione a strada  comunale  del  relativo
tratto sotteso e del tratto finale della S.S. 240 dir.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La variante all'abitato di Arco, di  lunghezza  pari  a  km  3,285,
composta dal tratto finale della S.S. 249 "della Gardesana Orientale"
dalla progr. km 100,462 alla progr. km 101,130 della lunghezza di  km
0,668, e dal tratto finale della S.P.  118  "di  San  Giorgio"  dalla
progr. km 3,750 alla progr. km 6,367 della lunghezza di km 2,617, che
sottende il tratto di S.S. 45 bis dal km 116,678 al  Km  119,147,  e'
classificata strada statale S.S. 45 bis variante di Arco (TN).